Gli assegni di mantenimento corrisposti a figli e coniuge possono essere deducibili dalla dichiarazion dei redditi ma solo quando rispettano determinati requisiti. Quando l’assegno di manenimento al coniuge, con l’esclusione degli assegni destinati al mantenimento dei figli, deriva da un provvedimento dell’autorità giudiziaria a seguito di scioglimento o annullamento del matrimonio, è deducibile dal reddito complessivo nella denuncia dei redditi così come previsto dall’articolo 10, comma 1, lettera c del TUIR. In caso di separazione consensuale, così come ha stabilità il fisco con la sentenza 448 del 2008, le somme versate volontariamente da uno dei due coniugi in favore all’altro non legati da un provvedimento giudiziale, non sono deducibili dalle tal reddito imponibile ai fini Irpef.
La Corte di cassazione con la sentenza 15101 del 2004, però, ha stabilito che gli asegni corrisposti al coniuge o ai figli devono essere sottoposti ad un meccanismo di incremento automatico e l’adeguamento deve avvenire secondo gli indici Istat. La rivalutazione, però, non è prevista automaticamente dalla legge finchè non è sancita dal giudice e in questo caso finchè non c’è una sentenza che la impone la rivalutazione secondo gli indici Istat non è deducibile. Tali somme sono, quindi, deducibili dal reddito imponibile ai fini Irpef solo laddove la sentenza del giudice preveda il criterio di adeguamento automatico. L’
assegno di mantenimento viene assegnato dal giudice al coniuge cui non è imputabile la separazione qualora non abbia adeguati
redditi propri utili al mantenimento.
Deducibilità spese extra Tutte le somme corrisposte al coniuge al di fuori di quanto stabilito dal giudice saranno invece considerate una donazione non potranno essere portate in deduzione.
Quali spese sono deducibili e quali no?
E’ possibile dedurre dal reddito imponibile ai fini Irpef soltanto l’assegno periodico corrisposto al coniuge stabilito dal giudice. Allo stesso tempo tali somme diventano reddito imponibile per chi le riceve.
Non è, invece possibile dedurre dal reddito imponibile ai fini Irpef l’
assegno corrisposto ai figli quale mantenimento periodico ma per i figli sarà possibile operare le detrazioni previste per carichi di figlia (detrazioni figli a carico, detrazioni per spese mediche sostenute per i figli, detrazione spese sportive per i figli, detrazioni spese scolastiche per l’iscrizione alle scuole secondarie di II grado e alle Università, ecc…). Tali somme, quindi, non costituiranno neanche reddito imponibile per chi le riceve e non andranno dichiarate nella dichiarazione dei redditi.