Detrazione assicurazione sulla vita: il contraente può essere persona diversa dall’assicurato?

Lo sgravio fiscale spetta anche quando ad esempio il contraente è il dichiarante e l’assicurato è un suo familiare fiscalmente a carico
4 anni fa
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Regole precise devono essere rispettate per la detrazione fiscale del 19% riconosciuta a fronte dei premi pagati per le assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni. Ci si riferisce in particolare:

  • ai premi per le assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni (anche se versati all’estero o a compagnie estere) per contratti stipulati o rinnovati fino al 31 dicembre 2000. Per questi tipi di contratto, la detrazione è ammessa a condizione che il contratto medesimo abbia durata non inferiore a 5 anni e non consenta la concessione di prestiti in detto periodo di durata minima;
  • ai premi dovuti per i contratti stipulati o rinnovati a partire dal 1° gennaio 2001. Per questi contratti sono detraibili esclusivamente i premi aventi ad oggetto il rischio di morte e/o di invalidità permanente non inferiore al 5%.

Ad ogni modo, con riferimento ai premi pagati nel 2019 (Modello 730/2020 o Modello Redditi PF/2020) l’importo massimo su cui calcolare la detrazione del 19% non deve complessivamente superare 530,00 euro.

Il beneficio si ottiene compilando il rigo E8/E10 oppure RP8/RP10 a seconda che si presenti rispettivamente il modello 730 o il modello Redditi (in entrambi i casi occorre indicare il codice 36).

La condizione essenziale da rispettare

Premesso che la detrazione avviene secondo il principio di cassa (nei modelli dichiarativi da presentare quest’anno si detraggono i premi versati nel 2019), come si evince dalla Circolare n. 13/E del 2019, per tutte le tipologie di contratti di assicurazione, a prescindere dalla loro natura, esiste una condizione indispensabile che va rispettata per poter esercitare il diritto alla detrazione: è necessario che vi sia coincidenza tra contraente e assicurato indipendentemente dalla figura del beneficiario che può essere chiunque. La figura del beneficiario rileva solo se l’assicurazione è a tutela di persone con disabilità grave. I

n particolare, dice l’Agenzia delle Entrate nel menzionato documento di prassi, lo sgravio fiscale spetta al contribuente nei seguenti casi: a) egli è contraente e assicurato; b) egli è contraente e un suo familiare a carico è il soggetto assicurato; c) un suo familiare a carico è sia contraente che soggetto assicurato; d) egli è il soggetto assicurato e un suo familiare a carico è il contraente; f) il contraente è un familiare a carico e il soggetto assicurato è un altro familiare a carico.

Pertanto, ad esempio, è perso il diritto alla detrazione quando il marito è contraente e la moglie è l’assicurato ma nessuno dei due è fiscalmente a carico dell’altro.

Pasquale Pirone

Dottore Commercialista abilitato approda nel 2020 nella redazione di InvestireOggi.it, per la sezione Fisco. E’ giornalista iscritto all’ODG della Campania.
In qualità di redattore coltiva, grazie allo studio e al continuo aggiornamento, la sua passione per la materia fiscale e la scrittura facendone la sua principale attività lavorativa.
Dottore Commercialista abilitato e Consulente per privati e aziende in campo fiscale, ha curato per anni approfondimenti e articoli sulle tematiche fiscali per riviste specializzate del settore.

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