A decorrere dalla spese detraibili al 19% sostenute dal 1° gennaio 2020, per alcune di esse, il legislatore subordina lo sgravio fiscale alla condizione che il pagamento sia fatto con strumenti tracciabili. Tra queste rientrano anche i premi pagati per l’assicurazione sulla vita e infortuni.
In dettaglio, per la detrazione in dichiarazione redditi di tali spese è necessario che il pagamento risulti effettuato con una delle seguenti modalità:
- versamenti bancari o postali
- carte di debito, di credito
- carte prepagate (quindi ad esempio bancoposta, bancomat, postpay)
- assegni bancari e circolari.
La detrazione per assicurazione vita e infortuni
Il legislatore riconosce una detrazione del 19% a fronte dei premi pagati per assicurazione vita e infortuni.
- di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni stipulati o rinnovati entro il 31 dicembre 2000, a condizione che il contratto abbia una durata non inferiore a cinque anni e non consenta la concessione di prestiti nel periodo di durata minima
- stipulati o rinnovati dal 2001, a condizione che abbiano ad oggetto il rischio morte o invalidità permanente non inferiore al 5 per cento (da qualunque causa derivante).
Ad ogni modo, la detrazione può essere calcolata su un importo massimo di 530 euro.
La tracciabilità del premio
Come anticipato, dai premi pagati dal 1° gennaio 2020, la detrazione è ammessa a condizione che il pagamento risulti fatto con strumento tracciabile.
Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 7/E del 2021, il contribuente dimostra la tracciabilità del pagamento ai fini della detrazione dei premi per assicurazione vita e infortuni, mediante:
- la relativa annotazione da parte dell’assicurazione, nella quietanza di pagamento, in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale
- oppure mediante prova cartacea della transazione (ovvero tramite ricevuta della carta di debito o della carta di credito, copia bollettino postale, MAV, dei pagamenti con PagoPA, estratto conto, ecc.).
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