Il contribuente che esegue lavori edilizi sulla casa e gode del relativo bonus ristrutturazione (detrazione IRPEF 50%) può essere soggetto a verifiche fiscali. Ossia a controlli, da parte dell’Agenzia Entrate circa la spettanza o meno del beneficio.
I controlli di natura fiscale devono essere distinti rispetto a quelli di natura catastale. In sintesi, quelli fiscali sono diretti a verificare l’esistenza dei requisiti appunto di natura “fiscale” richiesti dalla norma. Ad esempio, il pagamento della spesa tramite il bonifico parlante.
Bonus ristrutturazione, ancora un anno al 50%
Volendo fare in primis un excursus sul bonus ristrutturazione, ricordiamo, che si concretizza in una detrazione IRPEF da ripartire in 10 quote annuali di pari importo. È strutturale, nel senso che esiste nel TUIR (imposte sul reddito persone fisiche) e non deve essere, quindi, di anno in anno prorogato dal legislatore. Ciò che, invece, è sempre stato oggetto di proroga è la percentuale di sgravio e il limite massimo di spesa.
Da TUIR (art. 16-bis) la detrazione è pari al 36% delle spese sostenute, da applicarsi su un limite massimo di 48.000 euro per unità immobiliare. Il legislatore, tuttavia, a partire dalle spese sostenute dal 26 giugno 2022, ha innalzato la percentuale di sgravio al 50% e il limite di spesa a 96.000 euro per unità immobiliare. Successivamente queste misure sono state prorogate negli anni, fino alla legge di bilancio 2022 che le ha confermate anche per le spese del 2022, 2023 e 2024.
Stando così le cose, dunque, se non ci sarà un nuovo intervento legislativo, dalle spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2025, il bonus ristrutturazione tornerà ad essere del 36% su un limite massimo di 48.000 euro per unità immobiliare.
Verifiche fiscali
Per avere il bonus ristrutturazione (che sia del 50% o 36%), il contribuente è chiamato ad osservare una serie di requisiti ed avere a disposizione la relativa documentazione “fiscale”.
In dettaglio, a fronte di possibili controlli fiscali, il contribuente è tenuto a conservare ed esibire (se richiesta), la seguente documentazione:
- titolo abilitativo ai lavori, se prevista (CILA, SCIA, ecc. a seconda del caso);
- fatture di spesa;
- ricevuta di pagamento spese eseguito con il c.d. bonifico parlante;
- ricevuta pagamento altre spese per le quali non è richiesto il bonifico parlante (ad esempio, gli oneri di urbanizzazione, imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori);
- ricevuta comunicazione preventiva ASL cantieri edili, se prevista;
- ricevute di pagamento dell’IMU, se dovuta;
- delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori e tabella millesimale di ripartizione delle spese, per gli interventi sulle parti condominiali;
- dichiarazione di consenso all’esecuzione dei lavori del possessore dell’immobile, per gli interventi effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi.
Bonus ristrutturazione, le verifiche al catasto
Dal punto di vista catastale, la norma prevede che il bonus ristrutturazione spetta per lavori fatti su edifici “esistenti”.
Dai chiarimenti sui bonus edilizi (Circolare n. 17/E del 2023) si evince che la prova dell’esistenza dell’edificio può essere è fornita dall’iscrizione dello stesso in Catasto oppure dalla richiesta di accatastamento, nonché dal pagamento dell’IMU.
Dunque, non solo verifiche fiscali ma anche verifiche catastali. Se, alla data di inizio lavori, l’immobile non risulta censito in catasto oppure non si ha ricevuta della domanda di accatastamento, si rischia la revoca del bonus ristrutturazione nel frattempo goduto.
Riassumendo…
- il bonus ristrutturazione è, fino alle spese del 2024 (incluso) del 50% su un limite massimo di spese pari a 96.000 euro per unità immobiliare
- dalle spese 2025, salvo proroghe, il beneficio scenderà al 36% su un limite di spesa pari a 48.000 euro per unità immobiliare
- chi ne gode, può essere soggetto non solo a controlli fiscali (ad esempio pagamento spese con bonifico parlante) ma anche a quelli catastali (come ad esempio la verifica dell’esistenza, alla data di inizio lavori, in catasto o il possesso della domanda di accatastamento).