Anche per le spese relative alla realizzazione o all’acquisto di box o posti auto pertinenziali, si potrà optare, in luogo della detrazione fiscale, per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.
A prevederlo è un emendamento approvato dalla 5ª e 6ª Commissione del Senato in fase di conversione in legge del decreto Sostegni (decreto-legge n. 41 del 2021). Si tratta di una novità, che se troverà conferma nella definitiva conversione in legge del menzionato decreto, sarà applicabile limitatamente alle spese sostenute nel 2020 e 2021.
La detrazione per acquisto o costruzione del box auto pertinenziale
Il legislatore riconosce una detrazione IRPEF del 50% a fronte di spese sostenute per l’acquisto o la realizzazione di box auto pertinenziale.
Il beneficio è stato prorogato anche alle spese sostenute nel 2021. La detrazione è applicabile su un limite massimo di spesa 96.000 euro (per ciascuna unità immobiliare) ed è beneficiabile in 10 quote annuali di pari importo da riportare in dichiarazione dei redditi (Modello 730 o Modello Redditi Persone Fisiche).
Possono beneficiare della detrazione i contribuenti, residenti e non residenti, che acquistano da impresa costruttrice (anche cooperativa edilizia) box o posti auto pertinenziali ad un immobile destinato ad uso abitativo. In questo caso la detrazione si applica con riferimento alle sole spese sostenute dall’impresa per la realizzazione del box auto pertinenziale.
Lo sgravio fiscale, come detto, spetta anche nel caso in cui il contribuente decida di realizzare un box pertinenziale a servizio della propria abitazione (senza, quindi, acquistarlo già realizzato).
Sconto in fattura e cessione del credito per bonus fiscali sulla casa
Per le spese sostenute nel 2020 e 2021, l’art. 121 del decreto Rilancio, ha previsto la possibilità in merito ad alcuni bonus fiscali per lavori edilizi (bonus ristrutturazione, bonus facciate, ecobonus, ecc.) di optare, in luogo della detrazione fiscale, per:
- lo sconto in fattura da parte dell’impresa esecutrice dei lavori, la quale poi lo recupero nella forma del credito d’imposta da utilizzare in compensazione o da poter cedere a terzi soggetti (inclusi istituti di credito e finanziari)
- oppure per la cessione del credito a terzi soggetti, inclusa la stessa impresa che ha eseguito i lavori ed inclusi istituti di credito e finanziari (il cessionario a sua volta può ulteriormente cedere il credito).
I bonus fiscali sulla casa ammessi allo sconto in fattura o cessione del credito
In dettaglio la possibilità di opzione per lo sconto o cessione è resa possibile, oltre che per il superbonus 110% (di cui all’art. 119 del decreto Rilancio) anche (limitatamente alle spese 2020 e 2021) per:
- bonus ristrutturazione
- ecobonus
- bonus facciate
- sismabonus
- installazione di impianti fotovoltaici
- installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.
Da tale possibilità, invece, è rimasta esclusa la detrazione per l’acquisto o la realizzazione del box auto pertinenziali.
Ora, invece, l’emendamento al decreto Sostegni, se approvato nella versione definitiva della legge di conversione del decreto Sostegni, renderà applicabile la possibilità di optare per lo sconto o cessione del credito anche per questo tipo di sgravio fiscale e con riferimento alle spese sostenute nel 2020 e 2021.
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