L’ordinamento fiscale del nostro Paese prevede la c.d. detrazione familiari a carico. Si tratta della detrazione dall’IRPEF il cui importo può variare in funzione del reddito complessivo del contribuente. La legge di riferimento è l’art. 12 del TUIR.
Non tutti i familiari possono considerarsi fiscalmente a carico del contribuente. Infatti, il legislatore pone delle condizioni. In dettaglio, per l’anno d’imposta 2024, un contribuente può considerare fiscalmente a proprio carico il familiare che, nello stesso anno d’imposta 2024, risulta possedere un reddito complessivo:
- uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili
- oppure uguale o inferiore a 4.000 euro, al lordo degli oneri deducibili, se trattasi di figli di età non superiore a 24 anni (il requisito anagrafico è soddisfatto anche se verificato per una sola parte dell’anno).
Da precisare è che per i figli, fino a 21 anni di età, non spetta la detrazione in esame in quanto sostituita dall’assegno unico.
Chi sono i familiari che possono considerarsi a carico
In merito ai familiari che, nel rispetto delle citate condizioni reddituali, possono considerarsi fiscalmente a carico di un lavoratore, rientrano:
- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- i figli (compresi i figli adottivi, affidati o affiliati) indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito.
I predetti familiari possono considerarsi a carico anche se non convivono con il contribuente. Possono, invece, considerarsi a carico solo se vivono con quest’ultimo:
- il coniuge legalmente ed effettivamente separato
- discendenti dei figli
- genitori (compresi quelli adottivi)
- generi e le nuore
- suocero e la suocera
- fratelli e le sorelle (anche unilaterali)
- nonni e le nonne.
Il calcolo della detrazione familiari a carico
Se ci riferiamo alla detrazione per coniuge a carico, la misura spettante varia in funzione del reddito complessivo (RC) del contribuente.
- il risultato dell’operazione 800 – [(110 x RC) / 15.000], se il contribuente (il marito nell’esempio) ha un reddito complessivo fino a 15.000 euro
- 690 euro, in caso di reddito complessivo oltre 15.000 euro ma entro 29.000 euro
- 700 euro, per reddito complessivo oltre 29.000 e fino a 29.200 euro
- 710 euro, in caso di reddito complessivo oltre 29.200 euro e fino a 34.700 euro
- 720 euro, per reddito complessivo oltre 34.700 euro e fino a 35.000 euro
- 710 euro, in caso di reddito complessivo oltre 35.000 euro ma entro 35.100 euro
- 700 euro, per reddito complessivo oltre 35.100 euro e fino a 35.200 euro
- 690 euro, in caso di reddito complessivo oltre 35.200 euro e fino a 40.000 euro
- il risultato dell’operazione 690 x [(80.000 – RC) / 40.000], se il contribuente ha un reddito complessivo oltre 40.000 euro e fino a 80.000 fino a 15.000 euro.
Non spetta la detrazione coniuge a carico in caso in cui il reddito complessivo del contribuente supera 80.000 euro.
Per gli altri familiari a carico diversi dal coniuge, la detrazione spettante al contribuente è data dalla formula:
- 750 x [(80.000 – RC) / 80.000]
Quindi, se ad esempio, il reddito complessivo del contribuente è di 35.000 euro, la detrazione per altro familiare a cario sarà pari a
- 750 x [(80.000 – 35.000) / 80.000] = 421,87
Non spetta, pertanto, la detrazione se il reddito complessivo è superiore a 80.000 euro.
Riassumendo
- al contribuente spetta la detrazione per familiari a carico (art. 12 TUIR)
- l’importo spettante dipende dal suo reddito complessivo
- non c’è detrazione figli a carico fino a 21 anni in quanto in tal caso la detrazione è sostituita dall’assegno unico (pagato direttamente dall’INPS).