Tra i soggetti che possono considerarsi fiscalmente a carico sono ammessi anche i figli del coniuge avuti da una precedente relazione. Tuttavia, c’è da rispettare una condizione fondamentale: tali figli devono essere riconosciuti o adottati.
Si pensi al caso di Andrea che ha sposato Melania la quale ha già un figlio avuto da una precedente relazione e non riconosciuto dal padre naturale. In tal caso Andrea può considerare, nel rispetto dei requisiti previsti, fiscalmente a proprio carico il figlio di Melania purché lo stesso Andrea lo riconosca come padre naturale oppure lo adotti.
La detrazione figli a carico: requisiti reddituale e civile
La vigente normativa prevede che per considerare un familiare fiscalmente a proprio carico è necessario che tale familiare possieda, nell’anno d’imposta di riferimento, un reddito complessivo, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.
A partire dall’anno 2019, per i figli di età non superiore a 24 anni il predetto limite di reddito complessivo è elevato a 4.000 euro.
Nel rispetto dei citati limiti reddituali, un contribuente italiano può considerare fiscalmente a suo carico, anche se non conviventi con sé o anche se residenti all’estero:
- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato
- i figli (compresi i figli, adottivi, affidati o affiliati) indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito.
Per la detrazione figli a carico, dunque:
- non è richiesta che i figli convivano con il contribuente
- sono compresi anche i figli adottivi, affidati o affiliati.
Pertanto, ritornando all’esempio di cui in premessa, nel rispetto delle citate soglie reddituali, Andrea può considerare a proprio carico il figlio di Melania (attuale moglie) solo se lo stesso Andrea lo riconosce come figlio naturale o laddove questi diventi suo figlio adottivo, affidato o affiliato.
Altri familiari: per la detrazione fiscale è richiesta la convivenza
Sempre nel rispetto dei citati limiti reddituali, è ammesso inoltre, considerare a carico, purché convivino con il contribuente o che ricevano da questi assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria, anche i seguenti altri familiari:
- il tuo coniuge legalmente ed effettivamente separato
- i discendenti dei tuoi figli
- i tuoi genitori (compresi quelli adottivi)
- i tuoi generi e le tue nuore
- tuo suocero e tua suocera
- i tuoi fratelli e le tue sorelle (anche unilaterali)
- i tuoi nonni e le tue nonne.
Potrebbero anche interessarti:
- Contributo a fondo perduto per Covid-19: irrilevante per i familiari a carico
- Soggetti extraUE: le regole per i familiari a carico