Detrazione figli a carico nel regime forfetario: il legislatore non è affettuoso

Chi agisce in regime forfetario non può godere della detrazione per figli a carico sul reddito derivante dall’attività e se il suo reddito è anche più elevato di quello del coniuge il danno fiscale è ancora più evidente
4 anni fa
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Sono un soggetto che svolge, dal gennaio 2019, attività di lavoro autonomo in regime forfetario. Sposato e mia moglie è un insegnante di ruolo. Gli unici redditi da noi posseduti per il 2019 sono il mio, derivante dalla predetta attività (non ho altri redditi al di fuori di questo), e quello di mia moglie (come insegnante). Abbiamo due figli minorenni.

Tuttavia, il mio reddito 2019 risulta essere superiore a quello di mia moglie. Ora poiché io non posso godere della detrazione per figli a carico (perché come detto agisco in regime forfetario) volevo chiedere se può goderne al 100% mio moglie.

Per rispondere al quesito dobbiamo ricordare che chi agisce in regime forfetario non deduce dal reddito dell’attività e non detrae dall’imposta sostitutiva su di esso liquidata, gli oneri personali e non gode nemmeno della detrazione per familiari a carico.

Si tratta di sgravi fiscali riconosciuti dal legislatore, infatti, ai fini IRPEF e chi agisce in regime forfetario, invece, è soggetto ad imposta sostitutiva dell’IRPEF, addizionali ed IRAP.

Per questi soggetti la detrazione per familiari a carico potrà trovare applicazione solo laddove questi siano possessori oltre che del reddito derivante da attività svolta in regime forfetario anche di altro reddito IRPEF su cui è liquidato quest’ultimo tributo (è il caso ad esempio di un soggetto che svolge attività d’impresa in regime forfetario e che è anche proprietario nella sfera privata di un immobile che ha ceduto in affitto per cui percepisce anche il canone di locazione soggetto a tassazione IRPFE).

La detrazione per figli a carico: una parte è persa

Come si evince anche dalle istruzioni ministeriali al Modello 730/2020, la detrazione per figli a carico non può essere ripartita liberamente tra i genitori. Nel dettaglio è previsto che se i genitori non sono legalmente ed effettivamente separati la detrazione deve essere ripartita nella misura del 50% ciascuno.

Tuttavia i genitori possono decidere di comune accordo di attribuire l’intera detrazione a chi dei due ha reddito complessivo più elevato e ciò per evitare che il beneficio fiscale non possa essere fruito (per incapienza) in tutto o in parte dal genitore con il reddito inferiore.

Il caso esposto a questa redazione dal lettore è stato affrontato dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n. 69/E del 2019. In applicazione del chiarimento dato in questo documento di prassi, l’Amministrazione finanziaria ritiene che nel caso in questione non è possibile assegnare il 100% della detrazione per figli a carico alla moglie insegnante poiché tra i due è quella che per il 2019 è risultata con il reddito più basso.

Quindi, il lettore dal canto suo non potrà prendersi la detrazione poiché è nel regime forfetario; mentre la moglie può godere della detrazione solo nella misura del 50%. Il risultato finale è che i due coniugi perdono il 50% di detrazione per figli a carico.

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Pasquale Pirone

Dottore Commercialista abilitato approda nel 2020 nella redazione di InvestireOggi.it, per la sezione Fisco. E’ giornalista iscritto all’ODG della Campania.
In qualità di redattore coltiva, grazie allo studio e al continuo aggiornamento, la sua passione per la materia fiscale e la scrittura facendone la sua principale attività lavorativa.
Dottore Commercialista abilitato e Consulente per privati e aziende in campo fiscale, ha curato per anni approfondimenti e articoli sulle tematiche fiscali per riviste specializzate del settore.

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