Detrazione per figlio a carico: spetta ai genitori non sposati?

Detrazione per figlio a carico, spetta ai genitori non conviventi e non sposati? Vediamo insieme quando e in che quantità spetta la detrazione per familiare a carico.
8 anni fa
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Detrazione per figlio a carico, quando spetta e perchè? Se i genitori non convivono e non sono sposati si può ottenere la detrazione? Vediamo insieme cosa stabilisce la normativa.

Sono considerati familiari fiscalmente a carico i membri della famiglia che nel 2015 hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.

Detrazione per figlio a carico: la normativa

L’art. 12 del TUIR in relazione alle detrazione per figlio a carico stabilisce che la detrazione prevista per ciascun figlio a carico è di 950,00 euro.

Tale detrazione è sostituita da: 

  • 1220,00 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni;
  • 1.350,00 euro per ciascun figlio disabile di età superiore a tre anni;
  • 1.620,00 euro per ciascun figlio disabile di età inferiore a tre anni;

Parliamo comunque di detrazioni teoriche, la cui effettiva entità è legata al reddito di colui che indica il figlio a carico. 

Detrazione figlio a carico per genitori non coniugati

La Circolare dell’Agenzia delle Entrate 15/e del 2007 con riferimento ai genitori non coniugati prevede che trovi applicazione la medesima disciplina delle detrazione per figlio a carico con riferimento ai genitori separati, qualora siano presenti provvedimenti di affidamento relativi ai figli. 

In pratica se siano presenti provvedimenti di affidamento relativi ai figli, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. In caso di affidamento congiunto o condiviso, la detrazione è ripartita tra i genitori nella misura del 50%.  Se il genitore affidatario o, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non può usufruire, per limiti di reddito, in tutto o in parte della detrazione, la stessa è assegnata per intero al secondo genitore, il quale dovrà, salvo diverso accordo, riversare all’altro un importo pari alla quota ulteriore di detrazione di cui ha fruito (articolo 12 del TUIR). 

In assenza di provvedimenti di affidamento, la detrazione deve essere ripartita al 50% tra i genitori, salvo accordo per attribuirla interamente a quello dei due con il reddito più elevato.

 

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