L’art. 15, comma 1, lett. b), del TUIR stabilisce che, in presenza di un mutuo ipotecario contratto per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale e delle sue pertinenze, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 19% degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione.
Cosa succede nel caso in cui dopo l’acquisto dell’abitazione principale si proceda all’acquisto di una ulteriore quota di proprietà dell’unità immobiliare? E nel caso in cui stipuli un mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale e successivamente si contrae un altro mutuo per acquistare separatamente il garage pertinenziale alla prima? Possono detrarsi anche questi interessi?
La risposta ai citati dubbi è contenuta nella Circolare n.
Niente detrazione per l’acquisto autonomo della pertinenza
Nel menzionato documento di prassi, espressamente, l’Amministrazione finanziaria ribadisce che la detrazione spetta non soltanto per i mutui stipulati per l’acquisto dell’abitazione principale e delle pertinenze, ma anche in caso di acquisto di una ulteriore quota di proprietà dell’unità immobiliare. L’Agenzia, in questa ipotesi, ha specificato che gli interessi del mutuo contratto per l’acquisto di un’ulteriore unità immobiliare adiacente all’abitazione principale, finalizzata al suo ampliamento, sono detraibili insieme agli interessi passivi e agli oneri accessori relativi al precedente mutuo stipulato per l’acquisto dell’abitazione principale, nel limite complessivo di euro 4.000 (limite detraibile previsto ex lege), purché anche il secondo mutuo sia stipulato per l’acquisto dell’abitazione principale e ciò risulti dal contratto dal contratto di mutuo o da altra documentazione rilasciata dalla banca.
La detrazione, tuttavia, può essere fruita solo dopo che sia stato realizzato l’accorpamento delle due unità immobiliari, le quali devono risultare dalle visure catastali quale unica abitazione principale.
È altresì precisato che lo sgravio fiscale non compete, invece, nel caso in cui il mutuo sia stato stipulato autonomamente per acquistare una pertinenza dell’abitazione principale (box, soffitta, cantina, ecc.).