Nel Modello 730 (e Modello Redditi Persone Fisiche), la detrazione fiscale degli interessi passivi relativi al mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale consente di ridurre l’imposta dovuta. Tale sgravio, disciplinato dall’articolo 15 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), è pari al 19% degli interessi passivi e degli oneri accessori. La detrazione si calcolo su un limite massimo di spese pari a 4.000 euro all’anno. Tale limite massimo è da ripartirsi in caso di mutuo cointestato, salvo il caso in cui uno degli intestatari è a carico fiscalmente dell’altro.
Per beneficiare di questa agevolazione, il mutuo deve essere stato stipulato per l’acquisto dell’abitazione principale, ossia la casa in cui il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente.
L’acquisto deve avvenire nell’anno antecedente o successivo alla stipula del mutuo. Ciò significa che si può prima acquistare l’immobile ed entro un anno stipulare il contratto di mutuo, oppure prima stipulare il contratto di mutuo ed entro un anno sottoscrivere il contratto di compravendita.
Detrazione interessi mutuo: solo pagamento tracciato
Si tenga presente che, la detrazione interessi passivi mutuo in esame spetta solo per il periodo in cui l’immobile è utilizzato come abitazione principale. Il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui l’immobile non è più utilizzato come abitazione principale.
Tuttavia, se il contribuente torna ad adibire l’immobile ad abitazione principale, in relazione alle rate pagate a decorrere da tale momento, può fruire nuovamente della detrazione. Ciò lo si evince dalla circolare sugli oneri detraibili (Circolare n. 14/E del 2023).
La detrazione è per cassa. Quindi, nella Dichiarazione redditi 2024 (anno d’imposta 2023) si detraggono gli interessi e oneri accessori “pagati” nel 2023.
Si ricorda anche che, a partire dal quelli pagati dal 2020, ai fini dello sgravio fiscale è necessario che il pagamento risulti da strumento tracciabile.
Spese ammesse: non solo interessi passivi
Con riferimento a ciò che si può portare in detrazione, lo sgravio fiscale non è solo per gli interessi passivi pagati sul mutuo, ma anche per gli oneri accessori. In particolare, quindi, rientrano nella detrazione fiscale anche:
- l’intero importo delle maggiori somme corrisposte a causa delle variazioni del cambio di valuta relative a mutui stipulati in altra valuta;
- la commissione spettante agli istituti di credito per la loro attività di intermediazione;
- gli oneri fiscali (compresa l’imposta per l’iscrizione o la cancellazione di ipoteca e l’imposta sostitutiva sul capitale prestato);
- la c.d. “provvigione” per scarto rateizzato nei mutui in contanti, le spese di istruttoria e le spese di perizia tecnica;
- la penalità per anticipata estinzione del mutuo;
- le spese notarili che comprendono sia l’onorario del notaio per la stipula del contratto di mutuo, sia le spese sostenute dal notaio per conto del cliente quali, ad esempio, l’iscrizione e la cancellazione dell’ipoteca.
Interessi mutuo: spese escluse dalla detrazione
Secondo quanto chiarito nella richiamata circolare n. 14/E del 2023, invece, sono escluse dalla detrazione in esame le seguenti voci di spesa:
- le spese di assicurazione dell’immobile in quanto non hanno il carattere di necessarietà rispetto al contratto di mutuo;
- quelle inerenti all’onorario del notaio per la stipula del contratto di compravendita;
- le imposte di registro, l’IVA e le imposte ipotecarie e catastali, connesse al trasferimento dell’immobile;
- le spese per l’incasso delle rate di mutuo;
- gli interessi pagati a seguito di aperture di credito bancarie, di cessione di stipendio;
- gli interessi derivanti da tipi di finanziamento diversi da quelli relativi a contratti di mutuo, anche se con garanzia ipotecaria su immobili;
- gli interessi pagati a fronte di un prefinanziamento acceso per finanziare un mutuo ipotecario in corso di stipula per l’acquisto della casa di abitazione.
Riassumendo…
- per gli intessi mutuo abitazione principale c’è la detrazione 19% su un limite massimo di 4.000 euro
- se il mutuo è cointestato il limite di spesa è ripartito, salvo che l’uno è a carico dell’altro
- la detrazione è per cassa
- il pagamento deve risultare da strumento tracciabile
- ammessi allo sgravio fiscale anche alcuni oneri accessori (come le spese notarili relative all’atto del mutuo stesso)
- sono escluse alcune voci di spesa (come ad esempi l’onorario del notaio per l’atto di compravendita).