Detrazione interessi passivi mutuo abitazione principale: a quale coniuge spettano?

In caso di separazione dei coniugi la detrazione degli interessi passivi sul mutuo cointestato spettano a chi ha la proprietà esclusiva dell'immobile
13 anni fa
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Detrazione interessi passivi su mutui ipotecari per acquisto abitazione principale – La detrazione degli interessi passivi, su mutui ipotecari è vincolata al concetto di abitazione principale o prima casa, il diritto alla detrazione spetta infatti se l’immobile è adibito ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto.

Abitazione principale definizione – Per abitazione principale si intende quella adibita a dimora abituale del contribuente o di un suo familiare (coniuge, anche separato, ma non divorziato, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo).

Interessi mutuo cointestato detrazione

Mutuo comunione dei beni – Il contribuente può quindi abitare in un luogo diverso da quello in cui ha ufficialmente la residenza, ovvero il Comune nelle cui liste anagrafiche risulta iscritto, ed è eventualmente  ammessa l’autocertificazione di una dimora abituale diversa dalla stessa residenza. Ecco quindi spiegato perché in caso di acquisto di abitazione principale da parte di coniugi in regime di comunione dei beni con stipula di un contratto di mutuo cointestato, la detrazione non viene meno se uno dei due coniugi ha una diversa residenza anagrafica. Se la diversa residenza anagrafica del coniuge corrisponde anche ad una diversa dimora abituale, rispetto all’immobile oggetto di compravendita, la detrazione spetta comunque a condizione che l’immobile venga adibito ad abitazione principale di un suo familiare. Non è quindi richiesto che sia il proprietario a dimorarvi abitualmente in prima persona.

Gli interessi passivi sul mutuo ipotecario stipulato per l’abitazione principale da entrambi i coniugi comproprietari dell’immobile possono essere detratti  interamente dal coniuge che , a seguito di separazione, è diventato proprietario esclusivo dell’immobile. La condizione è che si sia accollato le residue rate di mutuo, ancorché non sia intervenuta alcuna modifica del contratto stipulato con l’istituto di credito erogante, e che pertanto continua ad essere cointestato ai  coniugi. L’accollo deve essere formalizzato con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, e le quietanze relative al pagamento degli interessi devono essere integrate dall’attestazione che l’intero onere è stato sostenuto dal coniuge proprietario, anche per la quota riferita all’ex coniuge.

L’altro coniuge, seppure anche esso titolare del contratto di mutuo, avendo ceduto l’immobile, non ha diritto alla detrazione degli interessi.

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