Detrazione IRPEF: l’ambulanza rientra tra le spese sanitarie detraibili?

La detrazione spese sanitarie in dichiarazione redditi include un elenco abbastanza ampio. Si detrae anche il trasporto in ambulanza?
9 mesi fa
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Nel sistema fiscale italiano, la detrazione IRPEF per le spese sanitarie rappresenta una misura di rilievo per i contribuenti, offrendo un tangibile vantaggio economico e incentivando l’attenzione verso la propria salute.

Questa opportunità fiscale permette ai cittadini di alleggerire il carico delle spese mediche sostenute nel corso dell’anno, attraverso una detrazione IRPEF pari al 19% delle spese mediche ammissibili che eccedono una soglia minima (c.d. franchigia). L’ambito di applicazione di tale detrazione è ampio, comprendendo una varietà di costi legati alla salute, da quelli per acquisto di farmaci e dispositivi medici a prestazioni specialistiche, garantendo così un supporto economico non trascurabile alle famiglie italiane.

Tuttavia, navigare tra i dettagli di questa disposizione fiscale richiede una comprensione chiara di quali spese siano effettivamente detraibili, dei limiti di spesa imposti e delle modalità di pagamento ammesse per poter usufruire del beneficio. A questo proposito in redazione giunge un quesito.

“Salve, qualche giorno fa ho dovuto portare mia moglie in ospedale. Per il trasporto ho richiesto il servizio ambulanza. Il pagamento della spesa di detto servizio è stato da me effettuato con carta di credito e sono in possesso della relativa fattura. Mia moglie è fiscalmente a mio carico. La spesa pagata è di circa 400 euro. Sono a chiedere se posso regolarmente portarla in detrazione nella mia dichiarazione redditi”.

Le regole per il recupero spese sanitarie

La detrazione IRPEF per le spese sanitarie in Italia è una disposizione fiscale che permette ai contribuenti di ridurre il proprio imponibile fiscale attraverso la detrazione di una percentuale delle spese mediche sostenute nel corso dell’anno fiscale. Le regole per la detrazione delle spese sanitarie sono così sintetizzabili:

  • percentuale di detrazione – il 19% delle spese mediche sostenute, escluse quelle rimborsate in qualsiasi forma (assicurazioni, enti pubblici, ecc.);
  • franchigia – la detrazione è applicabile solo per la parte di spese (complessive) che supera i 129,11 euro;
  • documentazione – è necessario conservare e, su richiesta, presentare la documentazione fiscale che attesti le spese sostenute (fatture, ricevute, ecc.) con indicazione del codice fiscale del beneficiario delle cure;
  • modalità di pagamento – a partire da quelle sostenute nel 2020, per essere detraibili, le spese sanitarie devono essere effettuate tramite strumenti di pagamento tracciabili (bonifici, carte di debito, carte di credito, assegni, ecc.), escluso il contante, in modo da garantire la tracciabilità delle spese.

Con riferimento alle modalità di pagamento, sono ancora detraibili pure se pagate in contanti, le spese per acquisto di farmaci (anche omeopatici); le spese per acquisto di dispositivi medici; le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o anche da strutture private purché accreditate al SSN (Servizio Sanitario Nazionale).

Spese sanitarie detraibili: le regole per il servizio ambulanza

In merito alla tipologia di spese sanitare detraibili, è inclusa una vasta gamma di spese mediche, come quelle per:

  • l’acquisto di farmaci;
  • prestazioni mediche;
  • trattamenti specialistici;
  • acquisto di dispositivi medici;
  • esami di laboratorio;
  • spese per ricoveri ospedalieri;
  • analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni, terapie;
  • ginnastica di riabilitazione degli arti e del corpo;
  • cure termali (escluse le spese di viaggio e soggiorno);
  • ecc.

Dette spese sono detraibili anche se il contribuente le abbia sostenute per un familiare fiscalmente a carico. Lo sgravio fiscale è per cassa. Questo significa che, ad esempio, una spesa “pagata” nel 2024 sarà detraibili nel 730/2025 (anno d’imposta 2024). Mentre nel 730/2024 (anno d’imposta 2023) sono detraibili le spese “pagate” nel 2023.

Dalla circolare di chiarimenti sugli oneri detraibili in dichiarazione redditi (Circolare n. 14/E del 2023) si evince che NON rientrano tra le spese sanitarie detraibili quelle sostenute per il trasporto in ambulanza, mentre lo sono le prestazioni di assistenza medica effettuate durante il trasporto. Pertanto, il lettore non potrà detrarre la voce di spesa che si riferisce al solo servizio di trasporto.

Potrà, invece, detrarre le voci di spesa riferite ad eventuali prestazioni di assistenza medica che la madre ha ricevuto durante il trasporto. Ad esempio, la somministrazione di farmaci fornita dal personale a bordo dell’ambulanza o qualsiasi altra prestazione da questi resa.

Pasquale Pirone

Dottore Commercialista abilitato approda nel 2020 nella redazione di InvestireOggi.it, per la sezione Fisco. E’ giornalista iscritto all’ODG della Campania.
In qualità di redattore coltiva, grazie allo studio e al continuo aggiornamento, la sua passione per la materia fiscale e la scrittura facendone la sua principale attività lavorativa.
Dottore Commercialista abilitato e Consulente per privati e aziende in campo fiscale, ha curato per anni approfondimenti e articoli sulle tematiche fiscali per riviste specializzate del settore.

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