Fatture ricevute a gennaio 2020 ma emesse a dicembre 2019, come comportarsi e come gestirle? E’ questo il dilemma che affligge sempre i titolari di partita IVA che gestiscono la contabilità d’azienda o d’impresa a cavallo tra fine anno e anno nuovo.
Le regole, anche dopo l’introduzione della fatturazione elettronica, non sono cambiate ma bisogna sempre prestare la massima attenzione con le date per non incorrere in errori e quindi incappare in sanzioni da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Fatture ricevute a gennaio 2020 ma con data dicembre 2019
Prima di analizzare la questione delle fatture a cavallo fra il 2019 e 2020, va detto che il contribuente è soggetto a un diverso trattamento fiscale per quanto attiene alle deduzioni dei costi a seconda che operi in regime di contabilità semplificata o contabilità ordinaria. Nel caso dei titolari di partita IVA in regime di contabilità ordinaria, il costo della fattura datata dicembre 2019 ma ricevuta a gennaio 2020 sarà deducibile per competenza nel 2019. Di conseguenza, la fattura dovrà essere registrata con il conto di patrimonio “fatture da ricevere”. Nel caso, invece, dei titolari di partita IVA in regime di contabilità semplificata, invece, il costo della fattura datata dicembre 2019 ma ricevuta a gennaio 2020 sarà deducibile nel 2020, non operando per questa categoria di soggetti il criterio della competenza.
Detrazione IVA e momento della ricezione della fattura
Per quanto riguarda la detrazione IVA, bisogna fare riferimento all’articolo 6 del DPR 633 del 1972 che disciplina esplicitamente il momento in cui operare l’operazione, vale a dire: a) consegna o spedizione per la vendita di beni, b) pagamento o emissione della fattura per le prestazioni di servizi. Pertanto – dice la legge – “per poter esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA il contribuente deve annotare nel registro degli acquisti le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell’articolo 17, anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno”.