In termini di detrazione IVA e fatturazione elettronica, è intervenuta di recente un’interessante sentenza. La Commissione Tributaria della Provincia di Milano ha ribadito l’importanza di una corretta compilazione dei documenti di acquisto. Per le fatture elettroniche con una descrizione generica, l’Iva sarà indetraibile e il costo indeducibile.
Descrizione servizio in fattura: non bastano indicazioni generiche
L’articolo 21 del DPR n.633/1972 prevede che nelle fatture compaiano tutti i dati obbligatori, tra cui una descrizione dettagliata del bene o del servizio.
La Corte di Cassazione con la sentenza n.21980 del 2015 aveva chiarito che ai fini delle imposte dirette riguardanti l’iva, la fattura è: “elemento probatorio a favore dell’impresa solo se redatta in conformità ai requisiti di forma e di contenuto prescritti dall’art. 21 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 ed idonea a rivelare compiutamente natura, qualità e quantità delle prestazioni attestate.”
La sentenza evidenzia che è obbligatoria la presenza di una descrizione dettagliata dei beni o dei servizi acquistati nella fattura, dovranno essere indicate “natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione”. La descrizione generica della prestazione o del bene, non assicurando le finalità conoscitive della norma, comporta una vera e propria violazione che genera sanzioni amministrative tra 1.000 e 8.000 euro.
E’ bene ricordare che perché il costo possa essere dedotto, lo stesso deve essere esistente e inerente, una “spesa che si riferisce ad attività da cui derivano ricavi o proventi che concorrono a formare il reddito di impresa”.
Detrazione IVA: quali sono i dati obbligatori da inserire in una fattura?
In linea con quanto descritto sopra scopriamo nel dettaglio quali sono i dati obbligatori che devono apparire in fattura (salvo le ipotesi di fatturazione semplificata) per l’esercizio dei diritti fiscali:
- la data di emissione della fattura e il numero progressivo univoco;
- ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore e del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
- numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore e del soggetto cessionario o committente (in caso di soggetto passivo appartenente ad un altro Stato membro dell’UE, numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro o se residente/domiciliato nel territorio dello Stato, e che non agisce nell’esercizio d’impresa, arte o professione, codice fiscale);
- la natura, la qualità e la quantità dei beni e dei servizi oggetto dell’operazione;
- la data della cessione di beni o la prestazione di servizi;
- i corrispettivi e gli altri dati per la determinazione della base imponibile, compresi quelli relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono e quelli relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono;
- l’aliquota, l’importo dell’imposta e dell’imponibile;
- la data della prima immatricolazione o dell’iscrizione in pubblici registri, i chilometri percorsi, le ore navigate o le ore volate, in caso di cessione intracomunitaria di mezzi di trasporto nuovi;
- annotazione che la fattura è emessa, per conto del cedente o prestatore, dal cessionario o committente ovvero da un terzo.
Ognuna delle informazioni elencate sopra deve essere necessariamente inclusa in fattura. L’obbligatorietà della presenza di questi elementi, con una particolare attenzione alla descrizione dettagliata dei beni o servizi acquistati è determinante perché il verificatore possa effettuare un riscontro preciso e corretto al fine di garantire la trasparenza e permettere al contribuente di ottenere la detrazione iva e la deducibilità dei costi.