Detrazione lavori di ristrutturazione al 50%, il quesito di un nostro lettore:
Buongiorno, ho trovato il riferimento al suo indirizzo e-mail sul sito Investireoggi e avrei una domanda relativa a dei lavori di ristrutturazione che mia zia e io avremmo intenzione di fare su una casa la cui proprietà è di mia zia per 2/3 e mia per 1/3.
La domanda è: la legge prevede il modo in cui le spese debbono essere ripartite (ad esempio seguendo le percentuali di proprietà o altri criteri oggettivi), oppure la cosa è lasciata completamente agli accordi individuali?
Poi immagino che tutti e due potremo beneficiare delle agevolazioni fiscali sulla base della quota di spese che ciascuno di noi ha effettuato, giusto? Grazie mille in anticipo e buona giornata!
Detrazione del 50% per le spese di ristrutturazione
La normativa precisa che la detrazione d’imposta Irpef del 50% per le spese di ristrutturazione edilizia (art. 16 bis del Dpr 917/86) spetta a chi effettivamente sostiene l’onere, sempreché sia titolare del diritto di proprietà, o di un diritto reale sull’immobile, o detenga l’immobile sulla base di un titolo idoneo.
Ripartizione delle spese
Il diritto alla detrazione per i lavori di ristrutturazione, viene con la ripartizione fra comproprietari e compete in base alle spese sostenute, a prescindere dalle quote di proprietà dell’immobile.
La detrazione del 50% per lavori su un fabbricato abitativo in comproprietà dev’essere divisa tra i comproprietari in proporzione delle quote di proprietà nell’ipotesi in cui le fatture siano cointestate senza diversa ripartizione.
E’ previsto anche che, la ripartizione delle spese di ristrutturazione, possa avvenire liberamente sulla base delle decisioni delle parti, oltre che tra i comproprietari, anche con i loro familiari conviventi.
Documentazione per la ripartizione delle spese di ristrutturazione
Le fatture comprovanti la spesa deve riportare la ripartizione. Inoltre i bonifici devono contenere il codice fiscale del soggetto che risulta anche intestatario delle fatture.
Le parti possono decidere anche una ripartizione al 100% in capo a uno dei due proprietari, pur essendo egli titolare di una percentuale di possesso più bassa. Le fatture devono essere intestate a questi in misura pari al 100% e, nei bonifici di pagamento, dev’essere indicato solo il suo codice fiscale.
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