La detrazione fiscale sugli affitti per studenti fuori sede rappresenta un’importante agevolazione prevista dal sistema tributario italiano. Essa consente di ottenere uno sgravio fiscale del 19% sui canoni di locazione sostenuti per garantire un alloggio agli studenti universitari costretti a trasferirsi per motivi di studio.
Tuttavia, affinché questa misura possa essere applicata, è necessario che il contratto di locazione rientri in specifici schemi previsti dalla normativa vigente.
Il quadro normativo della detrazione per studenti fuori sede
L’articolo 15, comma 1, lettera i-sexies) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) stabilisce le condizioni per poter usufruire della detrazione sugli affitti per studenti che frequentano un corso di laurea in un’università situata in un Comune diverso da quello di residenza.
La distanza tra il luogo di residenza e l’ateneo deve essere pari o superiore a 100 chilometri e, nel caso di residenti in zone montane o disagiate, il limite è ridotto a 50 chilometri. La detrazione è ammessa solo se il pagamento della spesa è con strumento tracciabile (non serve il bonifico parlante come nei bonus edilizi).
I contratti di locazione ammessi per beneficiare della detrazione includono:
- contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge n. 431/1998, che disciplina gli affitti a uso abitativo;
- contratti di ospitalità, come quelli stipulati con collegi universitari, enti senza scopo di lucro o cooperative;
- contratti di locazione a uso transitorio, purché rispettino le disposizioni legislative in materia;
- tuttavia, non tutti i contratti stipulati per l’affitto di un alloggio agli studenti fuori sede permettono di accedere al beneficio fiscale.
La questione della sublocazione: perché non è ammessa
Uno dei principali aspetti da considerare riguarda la possibilità di detrarre l’affitto nel caso in cui lo studente abbia stipulato un contratto di sublocazione.
Secondo le disposizioni contenute nella normativa fiscale, i contratti di sublocazione non rientrano tra quelli che danno diritto alla detrazione del 19% sulle spese sostenute.
La circolare dell’Agenzia Entrate n. 21 del 2010 (e anche le successive, come la circolare n. 14/E del 2023 sugli oneri detraibili) ha chiarito in modo esplicito che il beneficio non può essere esteso ai contratti di sublocazione, in quanto questi ultimi non sono espressamente contemplati dalla legge. L’agevolazione fiscale è infatti regolata da norme di stretta interpretazione, il che significa che non possono essere applicate estensioni o interpretazioni analogiche a situazioni non espressamente previste dal legislatore.
Detrazione studenti fuori sede: differenze tra locazione e sublocazione
La distinzione tra locazione e sublocazione è fondamentale per comprendere i motivi dell’esclusione di quest’ultima dalla detrazione fiscale.
- Locazione: Si tratta di un contratto stipulato direttamente tra il proprietario dell’immobile e l’inquilino. In questo caso, il contratto di affitto rientra nei criteri stabiliti dalla normativa per la detrazione Irpef.
- Sublocazione: Si verifica quando l’inquilino principale, a sua volta, concede in affitto una parte o l’intero immobile a un’altra persona. Non essendo un accordo diretto tra il proprietario e lo studente, la sublocazione non è equiparabile ai contratti di locazione previsti dalla normativa.
L’esclusione della sublocazione dalle spese detraibili è motivata dal fatto che il contratto non rientra tra quelli regolamentati dalla legge n. 431/1998 e, di conseguenza, non può essere considerato una forma di locazione che beneficia dell’agevolazione fiscale.
Riassumendo
- La detrazione del 19% è valida solo per specifici contratti di locazione studenti fuori sede.
- La distanza minima tra residenza e ateneo deve essere di 100 km (50 km in zone disagiate).
- I contratti ammessi includono locazioni ordinarie, ospitalità in collegi e affitti transitori regolamentati.
- I contratti di sublocazione non rientrano tra quelli detraibili secondo la normativa fiscale vigente.
- La sublocazione non è equiparabile alla locazione diretta e non dà diritto a detrazioni.
- Alternative valide includono contratti regolari con proprietari, strutture convenzionate e locazioni transitorie conformi.