Sulla tipologia dei materassi detraibili occorre fare chiarezza in modo da evitare spiacevoli sorprese in fase di dichiarazione dei redditi. La Circolare n. 20/E del 2011 cita espressamente tra i Dispositivi Medici i materassi anti decubito e quelli ortopedici.
La documentazione che viene richiesta per la detrazione include:
- ricevuta fiscale o scontrino con rif codice fiscale del soggetto che ha sostenuto la spesa e la descrizione del dispositivo medico acquistato;
- dimostrazione della marcatura CE del materasso (es. confezione, scheda del prodotto, certificazione dell’azienda produttrice o indicazione in fattura/scontrino da parte del venditore). In altre parole l’espressione “dispositivo medico” nel documento fiscale da sola non basta per godere della detrazione.
Non è invece indispensabile la prescrizione medica.
Il materasso anallergico si può detrarre?
Fin qui dunque, per i materassi anti decubito e per quelli ortopedici nessun problema di sorta. Dubbi interpretativi invece potrebbero riguardare l’acquisto di materassi anallergici. La risoluzione n.11/E del 2007 precisa che per l’identificazione delle spese sanitarie per le quali può essere dubbio l’inquadramento in una delle tipologie di cui all’articolo 15, comma 1, lettera c) del TUIR, bisogna fare riferimento al provvedimento del Ministero della Salute e alla lista delle categorie farmaceutiche, delle protesi e delle prestazioni specialistiche.
Sulla base di ciò possiamo concludere che il materasso anallergico non rientra, , tra quelli per cui è prevista la detrazione in sede di dichiarazione dei redditi.
Preme ricordare che l’acquisto del materasso, di qualsiasi tipo sia, risulta detraibile facendolo rientrare come spesa sostenuta per l’acquisto di mobili/elettrodomestici, sempre ovviamente a patto che il contribuente abbia diritto alla detrazione a seguito di manutenzione straordinaria/ristrutturazione.
Materasso anti decubito o ortopedico a noleggio: si può portare in detrazione la spesa?
In alcuni casi il materasso anti decubito o ortopedico serve solo per un certo lasso di tempo.
Il Testo Unico ammette la detraibilità anche delle spese sostenute per l’acquisto e l’affitto di “protesi ed attrezzature sanitarie”. Dunque la risposta è affermativa. Restano fermi i requisiti dei documenti.
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