L’impossibilità di trasferire (per via della quarantena da Covid-19), la propria dimora abituale nella nuova casa, non fa perdere il diritto alla detrazione degli interessi sul mutuo contratto per acquistarla.
Si tratta dell’importante chiarimento dato dall’Agenzia delle Entrate, in risposta ad un contribuente il quale faceva presente di aver provveduto a stipulare un mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale ma di non essere riuscito a trasferirvi la propria dimora abituale entro i 12 mesi legislativamente previsti, e ciò per via del fatto di essere stato costretto in quarantena causa Covid-19.
Detrazione interessi mutuo per l’abitazione principale: il requisito della dimora abituale
L’articolo 15, comma 1, lettera b) del TUIR, riconosce una detrazione fiscale del 19% per gli interessi passivi e relativi oneri accessori in dipendenza di mutui ipotecari contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto stesso, per un importo non superiore a 4.000 euro annui.
Nel caso in cui entro un anno non si provvede ad adibire l’immobile a propria abitazione principale si perde il diritto alla detrazione, salvo che, ad esempio, il mancato trasferimento è dipeso dal Comune (si pensi al caso in cui questi non ha rilasciato il certificato di agibilità o abitabilità. In tale caso, infatti, ricorre la causa di forza maggiore – Circolare n. 19/E del 2020).
Ricordiamo che, adibire l’immobile a propria abitazione principale significa trasferirvi la dimora abituale.
La quarantena da Covid-19 è causa di forma maggiore per la detrazione fiscale
Per l’Agenzia delle Entrare (Risposta n. 8/E del 2020) l’impossibilità di trasferire, causa quarantena da Covid-19, nei termini sopra indicati, la dimora abituale nella nuova abitazione acquistata con il mutuo, non farà perdere il diritto alla detrazione degli interessi, poiché ciò si configura anch’essa come “causa di forza maggiore”.
L’Amministrazione finanziaria, infatti, ritiene che ricorre il caso della forza maggiore quando
“si verifica e sopravviene un impedimento oggettivo non prevedibile e tale da non poter essere evitato, vale a dire un ostacolo all’adempimento dell’obbligazione, caratterizzato da non imputabilità alla parte obbligata, inevitabilità e imprevedibilità dell’evento”.
Tale causa pertanto, è idonea a impedire la decadenza dall’agevolazione fiscale se si verifica in pendenza del termine entro cui stabilire la dimora abituale nell’immobile.
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