In presenza di un mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale, il legislatore italiano riconosce, nel Modello 730 o Modello Redditi Persone Fisiche, una detrazione dall’IRPEF pari al 19% degli interessi passivi e relativi oneri accessori.
Particolare attenzione, tuttavia, occorre prestare laddove il muto per l’abitazione principale è intestato all’usufruttuario, ossia al soggetto che detiene l’usufrutto sulla casa oggetto del mutuo stesso. Vediamo il perché.
Detrazione mutuo abitazione principale: l’usufruttuario è fuori
Per fruire della detrazione degli interessi del mutuo per l’abitazione principale, è necessario che il contribuente sia contemporaneamente:
- intestatario del mutuo
- proprietario dell’abitazione oggetto del mutuo.
Sulla base di quanto detto, dunque, la detrazione del mutuo abitazione principale spetta soltanto al soggetto che dall’atto di acquisto risulta “proprietario” o “nudo proprietario”.
Esempio
Un contribuente acquista casa accendendo un mutuo. La casa è intestata al figlio e il mutuo al padre. Quest’ultimo si riserva l’usufrutto su questa casa destinandola a propria abitazione principale. In questo caso il padre (nonostante intestatario del mutuo) non può detrarre gli interessi poiché è usufruttuario e non proprietario della casa.
Non è, invece, necessario che ci sia corrispondenza tra la quota di proprietà e la quota di detrazione spettante (quindi, ad esempio, si può anche essere proprietari al 50% della casa ed intestatari al 100% del mutuo destinato all’acquisto della predetta casa).
Regole di detrazione del mutuo abitazione principale
Per completezza informativa ricordiamo che, in caso di mutuo cointestato tra più soggetti ogni cointestatario può usufruire della detrazione esclusivamente per la propria quota di interessi, salvo che l’uno sia fiscalmente a carico dell’altro.
In altri termini, in caso, ad esempio, di cointestazione del mutuo tra marito e moglie per la casa in comproprietà, ognuno dei due può fruire della detrazione sul 50% degli interessi.
Ai fini dello sgravio fiscale in esame, per abitazione principale si intende quella
nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. A tale scopo, rilevano le risultanze dei registri anagrafici o l’autocertificazione effettuata ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 2000, con la quale il contribuente può attestare anche che dimora abitualmente in luogo diverso da quello indicato nei registri anagrafica (Circolare n. 19/E del 2020).
Occorre poi considerare i limiti di detraibilità A tal proposito occorre distinguere a seconda di quando è stato stipulato il mutuo. In particolare:
- per i contratti di mutuo stipulati prima del 1993, la detrazione degli interessi è calcolata su un importo massimo di euro 4.000 per ciascun intestatario del mutuo e non è possibile fruire della detrazione per la quota di mutuo del coniuge a carico
- in caso di mutuo stipulato dal 1993 in avanti, la detrazione degli interessi spetta, comunque, su un importo massimo di euro 4.000 ma in caso di contitolarità del contratto o di più contratti di mutuo, il limite è riferito all’ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. Tale importo deve essere ripartito in parti uguali tra i mutuatari, ad eccezione del mutuo cointestato con il coniuge fiscalmente a carico, per il quale il coniuge che sostiene interamente la spesa può fruire della detrazione per entrambe le quote di interessi passivi.
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