Non è detraibile, in quanto non può considerarsi come spesa sanitaria, l’onere aggiuntivo addebitato in fattura dal poliambulatorio al paziente che ha pagato la prestazione con modalità diversa dalla carta di credito registrata sul sito del poliambulatorio stesso. Lo ha fatto sapere l’Agenzia delle Entrate nella Risposta n. 268/E del 25 agosto 2020.
L’obbligo della tracciabilità per la detrazione delle spese sanitarie
Preliminarmente, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che per le spese sanitarie sostenute dal 1° gennaio 2020, ai fini della loro detraibilità fiscale, è necessario che il pagamento avvenga “con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del D.
Quest’ultimo fa riferimento a carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari ovvero “altri sistemi di pagamento”.
Con la locuzione “altri sistemi di pagamento”, la stessa Amministrazione finanziari ha precisato che, così come già previsto per le erogazioni liberali ai partiti politici (Risoluzione n. 108/E del 3 dicembre 2014), devono intendersi quelli che:
“garantiscano la tracciabilità e l’identificazione del suo autore al fine di permettere efficaci controlli da parte dell’Amministrazione Finanziaria”.
L’obbligo di tracciabilità ai fini della detrazione, tuttavia, continua a non sussistere per l’acquisto di medicinali, dispositivi medici e per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale (SSN). In altri termini è possibile continuare a pagare le suddette spese con modalità diverse da quelle tracciabili (quindi ad esempio in contanti) senza perdere il diritto alla detrazione fiscale.
Gli oneri accessori indicati in fattura non sono detraibili
Con riferimento alla possibilità di portare in detrazione anche, ad esempio, l’onere aggiuntivo addebitato in fattura per le prestazioni sanitarie fatturate in regime di esenzione da IVA quando non si provvede al pagamento del corrispettivo con carta di credito registrata sul sito del poliambulatorio che ha reso la prestazione sanitaria, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che tale onere non sia detraibile in quanto trattasi di un “onere amministrativo” e non di una spesa avente “natura sanitaria”.
Inoltre, secondo l’Amministrazione non può trovare nemmeno applicazione la Circolare n. 13/E dell’11 maggio 2019, nella parte in cui chiarisce che:
“l’importo delle spese sanitarie da indicare nei diversi righi è comprensivo di IVA o del costo del bollo applicato. L’imposta di bollo (attualmente pari a 2,00 euro) viene applicata sulle fatture esenti da IVA di importo superiore a euro 77,47 ed è detraibile/deducibile quale onere accessorio, qualora sia stata esplicitamente traslata sul cliente ed evidenziata a parte sulla fattura (…)”.
Per l’Agenzia, infatti, l’imposta di bollo è dovuta ex lege quando l’importo della fattura esente da IVA supera euro 77,47, mentre l’onere aggiuntivo in esame è applicato per scelta aziendale.
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