Detrazione per dispositivi medici valida anche con scontrino non parlante?

Per la detrazione di dispositivi medici è sufficiente lo scontrino non parlante? Facciamo chiarezza sulla documentazione.
5 anni fa
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La detrazione sanitaria di cui ci occupiamo in questa sede fa riferimento espressamente ai dispositivi medici e non in modo più generico ad apparecchiature o macchine sanitarie perché il concetto è tecnicamente diverso. Affinché si parli di dispositivi medici devono ricorrere alcuni requisiti.

Ai fini della detrazione quando possiamo parlare di dispositivo medico?

Per la classificazione dei dispositivi medici, il riferimento legislativo è all’Allegato IX del Decreto legislativo 24 febbraio 1997, n 46. Si individuano quattro classi: I, IIa, IIb, III. La classificazione si basa sulla destinazione d’uso, sulla dipendenza o meno da una fonte di energia elettrica, dall’invasività del dispositivo e dalla durata in cui si trova a contatto con il corpo.
La natura del dispositivo medico e della protesi può essere stabilita anche utilizzando le codifiche utilizzate ai fini della trasmissione dei dati al sistema tessera sanitaria quali: AD (spese relative all’acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE) o PI (spesa protesica).

Dove si possono acquistare i dispositivi medici che danno diritto alle detrazioni fiscali?

Il dubbio nasce dal fatto che, quando si compra un dispositivo medico in un negozio della grande distribuzione, lo scontrino rilasciato, pur contenendo i dati richiesti per lo scontrino parlante (incluso il codice fiscale e la definizione “Disp.vo Med. detr. con marcatura CE”), potrebbe riportare in coda la scritta “Non fiscale”.
A confermare la possibilità di portare in detrazione i dispositivi medici con uno scontrino non fiscale, è stato anche il Decreto del Ministero dell’Economia del 7 dicembre 2016, che ha fissato le regole per gli scontrini elettronici alla luce dell’obbligo di trasmissione all’Agenzia delle Entrate. 
Più nello specifico l’articolo 4 del suddetto documento legislativo, ha chiarito che il documento commerciale sia da considerarsi sempre valido ai fini delle detrazioni  qualora contenga anche il codice fiscale o il numero di partita IVA dell’acquirente.
In conclusione, anche se lo scontrino in questione riporta la dicitura “Non fiscale”, che serve a identificare gli scontrini con valore commerciale da consegnare all’acquirente, mentre una copia va inviata alle Entrate, sarà possibile sfruttare questo documento per ottenere le detrazioni fiscali.
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Alessandra De Angelis

In InvestireOggi.it sin dal 2010, svolge il ruolo di Caporedattrice e titolista, e si occupa della programmazione e selezione degli argomenti per lo staff di redazione.
Classe 1982, dopo una laurea in giurisprudenza lavora all’estero per poi tornare in Italia. Cultrice dell'arte della scrittura nelle sue diverse declinazioni, per alcuni anni si è anche occupata di Content Seo per alcune aziende del milanese.

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