Detrazione per ricarica elettrica: quali spese vanno documentate e come

Il limite di spesa di 3.000 euro è riferito a ciascun contribuente e costituisce, pertanto, l’ammontare massimo di spesa ammesso alla detrazione anche nell’ipotesi in cui, nel medesimo anno, il contribuente abbia sostenuto spese per l’acquisto e la posa in opera di più infrastrutture di ricarica
4 anni fa
2 minuti di lettura

L’Agenzia delle Entrate ha emanato la Circolare n. 19/E dell’8 luglio 2020 con cui fornisce una guida per il visto di conformità relativo alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche dell’anno d’imposta 2019 (Modello 730/2020) e tra le novità analizzate e che sono state recepite nel modello dichiarativo vi rientra la detrazione per l’acquisto e posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (Rigo E56 – Sez. III C).

Si tratta dello sgravio fiscale di cui all’art.

16-ter decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, con cui il legislatore, per le spese documentate, sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, per l’acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica nonché per i costi legati all’aumento di potenza impegnata del contatore dell’energia elettrica, fino ad un massimo di 7 kW, ha istituito una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, pari al 50% delle spese stesse.

Possono beneficiarne sia soggetti IRPEF che soggetti IRES, purché sostengano effettivamente la spesa e possiedono o detengono l’immobile o l’area in base ad un titolo idoneo (proprietà, usufrutto, locazione, ecc.).

Rientrano nel beneficio anche le spese sostenute per le opere strettamente funzionali alla realizzazione dell’intervento quali, ad esempio, i costi di allaccio e quelle per l’acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica su parti comuni degli edifici di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile.

Requisiti tecnici e limite di detraibilità

Per aver diritto al beneficio fiscale è necessario che siano rispettati alcuni requisiti tecnici fissati dall’art.2, comma 1, lettere d) e h), del D. Lgs. n. 257 del 2016, ossia:

  • il punto di ricarica deve essere di potenza standard che consente il trasferimento di elettricità a un veicolo elettrico, di potenza pari o inferiore a 22 kW, esclusi i dispositivi di potenza pari o inferiore a 3,7 kW, che sono installati in abitazioni private o il cui scopo principale non è ricaricare veicoli elettrici e che non sono accessibili al pubblico;
  • il punto di ricarica non deve essere accessibile al pubblico. Quindi deve essere installato in un edificio residenziale privato o in una sua pertinenza, riservato esclusivamente ai residenti; oppure destinato esclusivamente alla ricarica di veicoli in servizio all’interno di una stessa entità, installato all’interno di una recinzione dipendente da tale entità; oppure installato in un’officina di manutenzione o di riparazione, non accessibile al pubblico

La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 3.000 euro da ripartire, tra gli aventi diritto, in 10 quote annuali di pari importo.

La circolare n. 19/E del 2020, in merito specifica che il predetto limite è, inoltre, riferito a ciascun contribuente e costituisce, pertanto, l’ammontare massimo di spesa ammesso alla detrazione anche nell’ipotesi in cui, nel medesimo anno, il contribuente abbia sostenuto spese per l’acquisto e la posa in opera di più infrastrutture di ricarica. Quindi, se ad esempio, un contribuente ha sostenuto spese per l’installazione nell’abitazione privata di una infrastruttura di ricarica e anche per l’installazione di un’altra infrastruttura di ricarica su parti comuni degli edifici, potrà calcolare la detrazione su un ammontare massimo di spese non superiore a 3.000 euro.

Pagamento e documentazione

Ai fini del beneficio è necessario che il pagamento dell’onere sia effettuato con bonifico bancario o postale, ovvero con altri sistemi di pagamento tracciabili (bancomat, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari). È preclusa la detrazione laddove il pagamento sia avvenuto in contanti.

Il contribuente deve conservare fatture o ricevute fiscali e ricevute bancarie e/o postali o altro documento che attesti le spese sostenute. Se ha pagato con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, è sufficiente l’estratto conto della banca o della società che gestisce tali carte.

Dalla fattura o ricevuta fiscale, devono risultare la natura dell’intervento e il codice fiscale del soggetto che ha sostenuto la spesa. Tuttavia, per l’anno d’imposta 2019 i dati mancanti possono essere annotati sul documento di spesa.

Pasquale Pirone

Dottore Commercialista abilitato approda nel 2020 nella redazione di InvestireOggi.it, per la sezione Fisco. E’ giornalista iscritto all’ODG della Campania.
In qualità di redattore coltiva, grazie allo studio e al continuo aggiornamento, la sua passione per la materia fiscale e la scrittura facendone la sua principale attività lavorativa.
Dottore Commercialista abilitato e Consulente per privati e aziende in campo fiscale, ha curato per anni approfondimenti e articoli sulle tematiche fiscali per riviste specializzate del settore.

Lascia un commento

Your email address will not be published.

Se metti a disposizione il tuo tetto risparmi sulle bollette e puoi avere subito un bonus fino a 8500 euro
Articolo precedente

Ecobonus: entro il 30 novembre la modifica dei dati inviati all’Enea

Citigroup Certificati Phoenix Memory: come investire su Enel ottenendo fino al 6,15% annuo
Articolo seguente

ENEL regge botta durante il CoVid19: investici ottenendo il 4,8% annuo garantito con il cash collect ESG di Goldman Sachs