Detrazione per spese universitarie: ammesso anche il singolo corso

L’Agenzia delle Entrate non esclude dalla detrazione al 19% le tasse sostenute per l’iscrizione al singolo corso universitario
4 anni fa
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Detrazione per spese universitarie: ammesso anche il singolo corso

Spesso capita di iscriversi a singoli corsi universitari e conseguire, quindi, il singolo esame. Il più delle volte ciò si verifica laddove, ad esempio, dopo aver conseguito il percorso di studi ed acquisita la laurea si presenta la necessità di integrare il piano formativo con un esame aggiuntivo che non era compreso nel percorso di studi stesso.

Il singolo corso ed il relativo esame comportano per lo studente, comunque, un costo di iscrizione. La domanda è se tale onere può essere considerato detraibile nel Modello 730 o Modello Redditi al pari delle tasse di iscrizione dell’intero percorso universitario.

Detrazione per spese universitarie

Il nostro legislatore fiscale riconosce una detrazione IRPEF del 19% a fronte di spese sostenute per la frequenza di corsi di laurea presso università statali e non statali, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso università o istituti universitari pubblici o privati, italiani o stranieri.

La Circolare n. 19/E del 2020, elenca in dettaglio quali sono i corsi le cui spese sono ammesse alla detrazione. In dettaglio si tratta della frequenza di corsi:

  • di istruzione universitaria
  • universitari di specializzazione
  • di perfezionamento
  • master universitari
  • dottorato di ricerca
  • ITS (istituti tecnici superiori)
  • nuovi corsi istituiti ai sensi del DPR n. 212 del 2005 presso i Conservatori di Musica e gli Istituti musicali pareggiati (non sono detraibili le spese di iscrizione presso istituti musicali privati).

Detrazione della tassa per il singolo corso universitario

In merito alle spese per l’università ammesse alla detrazione IRPEF del 19%, la stessa Circolare n. 19/E del 2020, elenca specificamente quali sono. Quindi, si tratta delle:

  • tasse di immatricolazione ed iscrizione (anche per gli studenti fuori corso)
  • spese sostenute per la cosiddetta “ricognizione”, ossia il diritto fisso da corrispondere per anno accademico da coloro che non abbiano rinnovato l’iscrizione per almeno due anni accademici consecutivi, che consente di riattivare la carriera pagando e regolarizzando eventuali posizioni debitorie relative ad anni accademici precedenti al periodo di interruzione
  • soprattasse per esami di profitto e laurea
  • partecipazione ai test di accesso ai corsi di laurea
  • frequenza dei Tirocini Formativi Attivi (TFA) per la formazione iniziale dei docenti.

Come evidenziato, l’Agenzia delle Entrate fa riferimento a “tasse di immatricolazione ed iscrizione” senza escludere quelle per l’iscrizione a singoli corsi universitari.

Pertanto, possiamo giungere a conclusione che sono ammesse alla detrazione IRPEF del 19% anche le spese di iscrizione al singolo corso universitario.

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Pasquale Pirone

Dottore Commercialista abilitato approda nel 2020 nella redazione di InvestireOggi.it, per la sezione Fisco. E’ giornalista iscritto all’ODG della Campania.
In qualità di redattore coltiva, grazie allo studio e al continuo aggiornamento, la sua passione per la materia fiscale e la scrittura facendone la sua principale attività lavorativa.
Dottore Commercialista abilitato e Consulente per privati e aziende in campo fiscale, ha curato per anni approfondimenti e articoli sulle tematiche fiscali per riviste specializzate del settore.

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