La detrazione delle polizze vita rappresenta un’opportunità significativa per i lavoratori, che possono risparmiare sul carico fiscale. Tuttavia, non tutte le polizze vita consentono di beneficiare delle agevolazioni fiscali, soprattutto se i premi sono pagati dal datore di lavoro e non vengono inclusi nel reddito complessivo del dipendente.
Il principio che regola la detrazione delle polizze vita è stato ribadito dall’Agenzia delle Entrate nella risposta 218 del 6 novembre 2024, che conferma l’impossibilità di detrarre i premi delle polizze vita se questi non sono considerati reddito per il lavoratore.
L’occasione è buona per ricordare le regole della detrazione fiscale delle polizza vita e le tre ipotesi che possono verificarsi.
Cosa dice il TUIR
Il Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) fornisce le linee guida per la detrazione delle polizze vita. Secondo l’articolo 15, è possibile detrarre dall’imposta lorda un importo pari al 19% per specifiche spese sostenute, tra cui i premi delle polizze assicurative che coprono il rischio di morte o invalidità permanente superiore al 5%.
Queste polizze includono anche quelle che prevedono la non autosufficienza del titolare nello svolgimento delle attività quotidiane, a condizione che l’assicurazione non possa recedere dal contratto.
Ai fini della detrazione è necessario che il pagamento della spesa sia fatto con strumenti tracciabili. Quindi, assegno, bonifico, carte di credito, ecc. Non serve fare bonifico parlante (ossia quello richiesto nei bonus edilizi).
Detrazione polizze vita: i tre casi possibili
Per essere considerati idonei alla detrazione, i premi devono essere stati sostenuti direttamente dal contribuente e, soprattutto, essere rimasti effettivamente a suo carico. Questa condizione implica che, se il premio è pagato dal datore di lavoro, esso deve essere incluso nel reddito imponibile del lavoratore, in modo che questo possa accedere al beneficio fiscale.
Per chiarire ulteriormente il funzionamento della detrazione polizza vita, vediamo alcuni esempi pratici:
- Esempio 1: il datore di lavoro paga una polizza vita per un dipendente, ma l’importo del premio non viene inserito nel reddito imponibile del lavoratore. In questo caso, il dipendente non potrà richiedere alcuna detrazione, poiché i premi non hanno contribuito alla formazione del suo reddito. Quindi, non li ha sostenuti lui direttamente. In tal caso, quindi, la polizza vita diventa un fringe benefit con le esenzioni previste dalla normativa fiscale di riferimento.
- Esempio 2: un datore di lavoro versa i premi di una polizza vita collettiva per i dipendenti, ma il costo della polizza viene incluso nel reddito imponibile di ciascun lavoratore. Qui il dipendente potrà richiedere la detrazione del 19% sui premi, poiché l’onere è stato effettivamente sostenuto dal contribuente e ha concorso al reddito complessivo.
- Esempio 3: un lavoratore stipula una polizza vita personale e paga direttamente i premi. In questo caso, può detrarre il 19% dei premi pagati, purché la polizza soddisfi i requisiti stabiliti dall’articolo 15 del TUIR.
Riassumendo
- I premi pagati dal contribuente per le polizze vita sono detraibili al 19% ai fini IRPEF
- Se erogata in busta paga e non inserita nel reddito imponibile, la detrazione non è possibile
- Se inserita i busta paga ma concorrente al reddito imponibile, può essere detratta dal contribuente
- Se pagata direttamente dal contribuente, può essere detraibile (serve pagamento tracciabile).