Detrazione risparmio energetico, cumulabile con contributi regionali (novità)

Novità nel nuovo decreto contro il caro bolletta anche per la cumulabilità tra la detrazione risparmio energetico e i contributi regionali
2 anni fa
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detrazione risparmio energetico

Devo eseguire dei lavori finalizzati al risparmio energetico sulla mia abitazione. Per le spese che farò avrò la relativa detrazione fiscale (c.d. ecobonus ordinario). Per tali stesse spese la regione in cui si trova la casa offre anche dei contributi (in termini monetari). Sono a chiede se l’ecobonus ordinario e il contributo regionale sono compatibili, oppure devono sceglie a quale dei due accedere.

È giunto alla nostra redazione questo quesito, che ci permette di riportare all’attenzione dei nostri lettori (e non solo di chi ci ha inviato la domanda), un aspetto fondamentale degli sgravi fiscali riconosciuti dal legislatore a fronte di spese sostenute per lavori edili (c.d. bonus casa).

L’incompatibilità con le leggi nazionali

Come si evince dalla guida dell’Agenzia Entrate sulla detrazione per lavori finalizzati al risparmio energetico, questo sgravio fiscale non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per i medesimi interventi da altre disposizioni di legge nazionali.

Quindi, ad esempio, laddove si cambiano gli infissi di casa e da tale lavoro ne deriva un risparmio energetico, ci troviamo di fronte ad interventi edilizi che possono essere ammessi sia all’ecobonus ordinario sia al bonus ristrutturazione 50%. Il contribuente però non potrà godere sia dell’uno sia dell’altro, ma dovrà sceglierne solo uno.

Detrazione risparmio energetico: cumulabilità con contributi “locali”

In merito, invece, alla cumulabilità con altri incentivi regionali, provinciali o locali previsti per le stesse spese, dal 3 gennaio 2023, è stata abrogata la norma che prevedeva il divieto di cumulabilità. Quindi, dalla citata data la detrazione fiscale risparmio energetico è compatibile con specifici incentivi concessi da Regioni, Province, Comuni. Il tutto sempreché le disposizioni comunali, ragionali e provinciali non prevedono causa di incompatibilità ad hoc.

Ad ogni modo, se compatibile, la detrazione fiscale può, comunque, essere richiesta solo per la parte di spesa eccedente gli incentivi concessi dagli enti territoriali.

Esempio

Spesa totale sostenuta per lavori di risparmio energetico pari a 30.000 euro. Di tale importo, 20.000 euro sono coperti da contributi della regione. In tal caso, il contribuente può avere l’ecobonus ordinario solo su 10.000 euro.

Cumulabilità detrazione risparmio energetico e contributo regionale (novità)

Sulla specifica compatibilità tra detrazione fiscale risparmio energetico e contributi della regione e delle province autonome di Trento e Bolzano, è intervenuto anche il nuovo decreto contro il caro bollette (decreto – legge n. 34 del 2023).

Qui, all’art. 7 è sancito che ai fini della determinazione dell’ammontare delle agevolazioni fiscali per interventi di risparmio energetico si considera ammessa allo sgravio anche la parte di spesa a fronte della quale sia concesso altro contributo dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, a condizione che tale contributo sia cumulabile, ai sensi delle disposizioni che lo regolano. Ad ogni modo, la somma dell’agevolazione fiscale e del contributo non deve eccedere il 100% della spesa ammissibile all’agevolazione o al contributo.

La novità si applica riferimento ai contributi istituiti al 31 marzo 2023 ed erogati negli anni 2023 e 2024.

Pasquale Pirone

Dottore Commercialista abilitato approda nel 2020 nella redazione di InvestireOggi.it, per la sezione Fisco. E’ giornalista iscritto all’ODG della Campania.
In qualità di redattore coltiva, grazie allo studio e al continuo aggiornamento, la sua passione per la materia fiscale e la scrittura facendone la sua principale attività lavorativa.
Dottore Commercialista abilitato e Consulente per privati e aziende in campo fiscale, ha curato per anni approfondimenti e articoli sulle tematiche fiscali per riviste specializzate del settore.

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