Anche per quest’anno è confermata la detrazione per la spesa sostenuta per l’abbonamento allo scuolabus. Infatti dal 2018, dopo che il Governo ha aperto alla detrazione della spesa sostenuta per il trasporto pubblico, l’Agenzia delle entrate ha ammesso la possibilità di detrarre anche le spese per il trasporto scolastico. Ecco chi può beneficiarne e quali sono i limiti di spesa max ammessi alla detrazione.
La detrazione per le spese di istruzione
L’art.15 del TUIR, alla lettera e-bis), disciplina la detrazione del 19% sulle spese di istruzione sostenute nel corso dell’anno.
Rientrano tra le spese di istruzione detraibili anche quelle sostenute per il trasporto scolastico, scuolabus?
Detrazione scuolabus: anche per quest’anno l’agevolazione è confermata
Dal 1° gennaio 2018, è possibile detrarre le spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale (Cfr. art. 15, comma 1, lett. i-decies). In considerazione di tale novità, l’Agenzia delle entrate, ha aperto alla possibilità di detrarre anche la spesa per il servizio di trasporto scolastico (scuolabus), anche se reso per il tramite del comune o di altri soggetti terzi rispetto alla scuola e anche se non è stato deliberato dagli organi d’istituto.
Tel indicazione è stata nuovamente ribadita nella circolare n° 7/2021.
Sono, quindi, da considerarsi superate le istruzioni fornite al riguardo con la risoluzione n. 68/E del 2016.
La detrazione delle spese sostenute per il trasporto scolastico è cumulabile con quella spettante per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto locale, regionale e interregionale, da indicare nel rigo E8-E10 (codice 40) del 730.
Pertanto, ad esempio, un genitore che ha sostenuto la spesa per il servizio di trasporto scolastico per un figlio e che abbia acquistato anche l’abbonamento al servizio di trasporto locale potrà fruire di entrambe le detrazioni, ricorrendone i relativi presupposti (circolare 7/2021).
La detrazione per il trasporto scolastico è calcolata su un importo massimo di euro 800 per alunno o studente, da ripartire tra gli aventi diritto. Concorrono all’importo di 800 euro le altre spese scolastiche detraibili.