Detrazione spesa fisioterapista e podologo: serve la prescrizione medica?

Dal 1° gennaio 2020, anche per la spesa del fisioterapista serve, ai fini della detrazione al 19%, che il pagamento sia tracciabile
4 anni fa
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Tra le spese sanitarie detraibili al 19% vi rientrano quelle erogate nell’ambito delle “professioni sanitarie riabilitative”. In particolare si tratta delle prestazioni erogate dalle figure professionali di cui all’art. 3 del decreto ministeriale della Sanità del 29 marzo 2001, ossia:

  • podologo
  • fisioterapista
  • logopedista
  • ortottista – assistente di oftalmologia
  • terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva
  • tecnico della riabilitazione psichiatrica
  • terapista occupazionale
  • educatore professionale.

Elenco spese detraibili con il requisito della tracciabilità

Ai fini della detraibilità della spesa relativa la prestazione sanitaria ricevuta dalle predette figure professionali non è più richiesta la prescrizione medica ma è sufficiente che dal documento fiscale di spesa (fattura o ricevuta fiscale) risulti:

  • la figura professionale (ad esempio “Dott. Rossi – Fisioterapista”)
  • e la descrizione della prestazione sanitaria resa (ad esempio “Ciclo riabilitativo di fisioterapie”).

Il pagamento della spesa detraibili deve essere tracciabile

Ricordiamo altresì, che a decorrere dalle spese sanitarie sostenute dal 1° gennaio 2020, è stabilito che, ai fini della loro detrazione il pagamento, deve avvenire attraverso strumenti tracciabili quali:

  • versamenti bancari o postali
  • carte di debito, di credito
  • carte prepagate (quindi ad esempio bancoposta, bancomat, postpay)
  • assegni bancari e circolari.

La novità è stata introdotta con la manovra di bilancio 2020 (commi 679 e 680 Legge n. 160 del 2019) ed interessa anche gli altri oneri di cui all’art. 15 del TUIR (spese veterinarie, interessi passivi mutuo abitazione principale, spese funebri, ecc.).

Vedi anche ” Tracciabilità spese detraibili: check list oneri e strumenti di pagamento

Possono, invece, continuarsi a pagare in contanti senza perdere il diritto alla detrazione:

  • i medicinali (anche omeopatici)
  • i dispositivi medici (occhiali da vista, apparecchio per aerosol; apparecchio per la misurazione del livello di glicemia nel sangue, ecc.)
  • le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

Ai fini della detraibilità, occorre conservare: il documento di spesa (ad esempio la fattura del fisioterapista) e la ricevuta di pagamento (copia bonifico, copia della ricevuta di pagamento avvenuta con il bancomat; copia dell’assegno; ecc.).

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Pasquale Pirone

Dottore Commercialista abilitato approda nel 2020 nella redazione di InvestireOggi.it, per la sezione Fisco. E’ giornalista iscritto all’ODG della Campania.
In qualità di redattore coltiva, grazie allo studio e al continuo aggiornamento, la sua passione per la materia fiscale e la scrittura facendone la sua principale attività lavorativa.
Dottore Commercialista abilitato e Consulente per privati e aziende in campo fiscale, ha curato per anni approfondimenti e articoli sulle tematiche fiscali per riviste specializzate del settore.

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