Tra le spese sanitarie detraibili al 19% vi rientrano quelle erogate nell’ambito delle “professioni sanitarie riabilitative”. In particolare si tratta delle prestazioni erogate dalle figure professionali di cui all’art. 3 del decreto ministeriale della Sanità del 29 marzo 2001, ossia:
- podologo
- fisioterapista
- logopedista
- ortottista – assistente di oftalmologia
- terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva
- tecnico della riabilitazione psichiatrica
- terapista occupazionale
- educatore professionale.
Elenco spese detraibili con il requisito della tracciabilità
Ai fini della detraibilità della spesa relativa la prestazione sanitaria ricevuta dalle predette figure professionali non è più richiesta la prescrizione medica ma è sufficiente che dal documento fiscale di spesa (fattura o ricevuta fiscale) risulti:
- la figura professionale (ad esempio “Dott. Rossi – Fisioterapista”)
- e la descrizione della prestazione sanitaria resa (ad esempio “Ciclo riabilitativo di fisioterapie”).
Il pagamento della spesa detraibili deve essere tracciabile
Ricordiamo altresì, che a decorrere dalle spese sanitarie sostenute dal 1° gennaio 2020, è stabilito che, ai fini della loro detrazione il pagamento, deve avvenire attraverso strumenti tracciabili quali:
- versamenti bancari o postali
- carte di debito, di credito
- carte prepagate (quindi ad esempio bancoposta, bancomat, postpay)
- assegni bancari e circolari.
La novità è stata introdotta con la manovra di bilancio 2020 (commi 679 e 680 Legge n. 160 del 2019) ed interessa anche gli altri oneri di cui all’art. 15 del TUIR (spese veterinarie, interessi passivi mutuo abitazione principale, spese funebri, ecc.).
Vedi anche ” Tracciabilità spese detraibili: check list oneri e strumenti di pagamento”
Possono, invece, continuarsi a pagare in contanti senza perdere il diritto alla detrazione:
- i medicinali (anche omeopatici)
- i dispositivi medici (occhiali da vista, apparecchio per aerosol; apparecchio per la misurazione del livello di glicemia nel sangue, ecc.)
- le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.
Ai fini della detraibilità, occorre conservare: il documento di spesa (ad esempio la fattura del fisioterapista) e la ricevuta di pagamento (copia bonifico, copia della ricevuta di pagamento avvenuta con il bancomat; copia dell’assegno; ecc.).
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