Il nostro legislatore riconosce una detrazione IRPEF per le spese di intermediazione immobiliare sostenute per l’acquisto dell’abitazione principale. La detrazione è ammessa anche laddove la spesa sia sostenuta a fronte della stipula del preliminare di acquisto.
Cosa succede se al preliminare non segue l’atto definitivo di acquisto della casa? Cosa si rischia se nel frattempo il contribuente ha già detratto la spesa di intermediazione?
La detrazione per le spese di intermediazione immobiliare dell’abitazione principale
È riconosciuta una detrazione IRPEF del 19% a fronte dei compensi (provvigioni) pagati a soggetti di intermediazione immobiliare a fronte dell’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale.
Ai fini della detrazione è necessario che la casa oggetto dell’acquisto sia destinata ad abitazione principale dell’acquirente, entro un anno dall’atto di acquisto stesso.
Lo sgravio fiscale è ammesso solo in favore del contribuente (acquirente) che sostiene la spesa e non anche laddove l’onere sia sostenuto per un familiare fiscalmente a carico.
È previsto un limite massimo di spesa su cui applicare la detrazione pari a 1.000 euro (quindi detrazione massima di 190 euro). Inoltre, a decorrere dalle spese sostenute nel 2020 (Modello 730/2021):
- la detrazione spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino euro a 120.000
- mentre in caso di superamento del predetto limite, la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a euro 240.000.
Spese di intermediazione immobiliare abitazione principale: la detrazione è per cassa
La detrazione per spese di intermediazione immobiliare avviene secondo il principio di cassa. Dunque, nel Modello 730/2021 o Modello Redditi Persone fisiche 2021, si detrae la spesa sostenuta nell’anno 2020.
Il beneficio è ammesso anche laddove la spesa di intermediazione immobiliare è sostenuta a fronte del preliminare di acquisto. Quindi, se ad esempio, nel 2020 è stato stipulato il preliminare di acquisto per il tramite di un’agenzia immobiliare ed a fronte di tale attività di intermediazione il promissario acquirente ha sostenuto la relativa spesa, questi può portarla in detrazione nel Modello 730/2021 anche se poi l’atto definitivo di acquisto si stipula nel 2021 o in anni successivi e sempreché l’immobile sia adibito ad abitazione principale entro 1 anno dall’atto di acquisto definitivo.
Tuttavia, laddove al preliminare non dovesse poi succedere l’atto definitivo di acquisto dell’immobile, il contribuente dovrà restituire l’eventuale detrazione di cui ha già goduto per le spese di intermediazione riferite al citato preliminare.
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