Scontrino parlante o fattura per la detrazione delle spese mediche in dichiarazione dei redditi? Quando serve uno e quando serve l’altra? Per molte spese mediche, ad esempio l’acquisto di medicinali è sufficiente essere in possesso dello scontrino parlante ossia quel documento nel quale è indicata la natura, la qualita’, la quantita’ dei beni/ servizi acquistati e il codice fiscale del destinatario (sarebbe più corretto parlare di documento commerciale parlante in obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi).
La possibilità di detrarre la spesa con il solo documento commerciale riguarda anche le “prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona”? Si tratta di prestazioni esenti da Iva ma ciò non vuol dire che di conseguenza non è necessario emettere la fattura per chi esegue la prestazione.
A ogni modo, a tale domanda ha dato riscontro l’Agenzia delle entrate con la risposta n° 275 del 4 aprile.
La detrazione delle spese mediche in dichiarazione dei redditi
La detrazione delle spese mediche in dichiarazione dei redditi è ammessa al 19% del costo sostenuto. Per la parte di spesa annua complessiva eccedente l’importo di euro 129,11.
Rientrano tra le spese detraibili, quelle relative a (Fonte istruzioni 730/2023):
- prestazioni chirurgiche;
- analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni;
- prestazioni specialistiche;
- acquisto o affitto di protesi sanitarie;
- prestazioni rese da un medico generico (comprese le prestazioni rese per visite e cure di medicina omeopatica);
- ricoveri collegati a una operazione chirurgica o a degenze. In caso di ricovero di un anziano in un istituto di assistenza e ricovero, la detrazione non spetta per le spese relative alla retta di ricovero e di assistenza, ma solo per le spese mediche che devono essere separatamente indicate nella documentazione rilasciata dall’Istituto;
- acquisto di medicinali da banco e/o con ricetta medica (anche omeopatici);
- ecc.
Possono essere detratte anche le spese mediche pagate per la c.d. procreazione assistita.
Laddove nel corso di uno specifico anno, il contribuente abbia sostenuto notevoli spese sanitarie, la detrazione può essere rateizzata.
La scelta per la rateizzazione:
- va fatta in dichiarazione dei redditi, quella relativa all’anno in cui le spese sono state sostenute;
- è ammessa solo se la spesa complessiva annuale è superiore a 15.493,71;
- non è ritrattabile
Fatta tale doverosa ricostruzione, veniamo alla domanda che ci siamo posto in premessa e alla quale l’Agenzia delle entrate ha dato una specifica risposta.
Spese mediche. Per alcune serve sempre la fattura
In premessa ci siamo chiesti se per detrarre la spesa medica pagata per le ‘prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione” serva la fattura o se sia sufficiente il documento commerciale parlante.
Innanzitutto, è utile evidenziare come le prestazioni sanitarie di diagnosi, come ad esempio le prestazioni rese dal laboratorio di analisi sono esenti da Iva (articolo 10, comma 1, n. 18), del DPR 633/1972, decreto Iva).
Inoltre l’art.22 dello stesso decreto prevede che per le attività elencate all’articolo 10 dello stesso decreto (“da 1) a 5) e ai numeri 7), 8), 9), 16) e 22)”) non è obbligatoria l’emissione della fattura se non richiesta dal cliente, ma è sufficiente:
- rispettare l’obbligo di memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi e
- emettere il “documento commerciale”.
Tuttavia nella risposta n°275 del 4 aprile, l’Agenzia delle entrate ha evidenziato che per le “prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona” l’emissione della fattura è sempre obbligatoria. Ciò vale indipendentemente dal fatto se il cliente la richieda o meno.
Di conseguenza per detrarre le spese mediche di “diagnosi, cura e riabilitazione della persona” serve sempre la fattura.