Detrazione spese osteopata: come portale in dichiarazione dei redditi

La detrazione per la prestazione dell’osteopata è ammessa solo se resa da un medico iscritto nell’elenco delle professioni sanitarie riconosciute
3 anni fa
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Detrazione spese osteopata: come portale in dichiarazione dei redditi

Tra le spese sanitarie detraibili al 19% rientrano anche quelle relative a prestazioni di “osteopatia”. Tuttavia, ai fini della detrazione il legislatore pone delle condizioni.

Detrazione prestazioni sanitarie specialistiche: quali sono

Il legislatore riconosce una detrazione IRPEF del 19% sostenute a fronte di spese per prestazioni specialistiche, ossia rese da medico specialista nella particolare branca cui attiene la specializzazione.

A tiolo di esempio, rientrano tra le prestazioni specialistiche detraibili (Circolare n. 19/E del 2020):

  • ginnastica correttiva
  • ginnastica di riabilitazione degli arti e del corpo
  • seduta di neuropsichiatria
  • dialisi
  • cobaltoterapia
  • iodioterapia
  • anestesia epidurale, inseminazione artificiale, amniocentesi, villocentesi, altre analisi di diagnosi prenatale
  • massofisioterapia
  • osteopatia.

Rientrano tra le spese detraibili, anche le prestazioni rese da

  • psicologi e psicoterapeuti per finalità terapeutiche
  • biologi, ivi inclusi i biologi nutrizionisti
  • figure professionali elencate nel DM 29 marzo 2001, (ad esempio fisioterapista, dietista, ecc.).

Detrazione spese osteopatia: le condizioni da rispettare

Le prestazioni di osteopatia, sono detraibili solo se rese da soggetti iscritti nell’elenco delle professioni sanitarie riconosciute (ad esempio da un fisioterapista) – Circolare n.

19/E del 2020. Infatti, l’osteopata non rientra tra le professioni sanitarie riconosciute di cui all’elenco disponibile sul sito del Ministero della Salute.

Ad ogni modo detto ciò, ai fini della detrazione della prestazione di osteopatia, è necessario:

  • il possesso della fattura rilasciata dal professionista sanitario dal quale risulti la figura professionale che ha reso la prestazione e la descrizione della prestazione sanitaria resa
  • che il pagamento (per le spese fatte dal 1° gennaio 2020) sia fatto con strumento tracciabile (carta di credito, bonifico, assegno, ecc.) salvo il caso in cui la prestazione si resa da una struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata con il SSN (in tal caso il pagamento può essere anche contanti).

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Pasquale Pirone

Dottore Commercialista abilitato approda nel 2020 nella redazione di InvestireOggi.it, per la sezione Fisco. E’ giornalista iscritto all’ODG della Campania.
In qualità di redattore coltiva, grazie allo studio e al continuo aggiornamento, la sua passione per la materia fiscale e la scrittura facendone la sua principale attività lavorativa.
Dottore Commercialista abilitato e Consulente per privati e aziende in campo fiscale, ha curato per anni approfondimenti e articoli sulle tematiche fiscali per riviste specializzate del settore.

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