Tra le spese sanitarie detraibili al 19% rientrano anche quelle relative a prestazioni di “osteopatia”. Tuttavia, ai fini della detrazione il legislatore pone delle condizioni.
Detrazione prestazioni sanitarie specialistiche: quali sono
Il legislatore riconosce una detrazione IRPEF del 19% sostenute a fronte di spese per prestazioni specialistiche, ossia rese da medico specialista nella particolare branca cui attiene la specializzazione.
A tiolo di esempio, rientrano tra le prestazioni specialistiche detraibili (Circolare n. 19/E del 2020):
- ginnastica correttiva
- ginnastica di riabilitazione degli arti e del corpo
- seduta di neuropsichiatria
- dialisi
- cobaltoterapia
- iodioterapia
- anestesia epidurale, inseminazione artificiale, amniocentesi, villocentesi, altre analisi di diagnosi prenatale
- massofisioterapia
- osteopatia.
Rientrano tra le spese detraibili, anche le prestazioni rese da
- psicologi e psicoterapeuti per finalità terapeutiche
- biologi, ivi inclusi i biologi nutrizionisti
- figure professionali elencate nel DM 29 marzo 2001, (ad esempio fisioterapista, dietista, ecc.).
Detrazione spese osteopatia: le condizioni da rispettare
Le prestazioni di osteopatia, sono detraibili solo se rese da soggetti iscritti nell’elenco delle professioni sanitarie riconosciute (ad esempio da un fisioterapista) – Circolare n.
Ad ogni modo detto ciò, ai fini della detrazione della prestazione di osteopatia, è necessario:
- il possesso della fattura rilasciata dal professionista sanitario dal quale risulti la figura professionale che ha reso la prestazione e la descrizione della prestazione sanitaria resa
- che il pagamento (per le spese fatte dal 1° gennaio 2020) sia fatto con strumento tracciabile (carta di credito, bonifico, assegno, ecc.) salvo il caso in cui la prestazione si resa da una struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata con il SSN (in tal caso il pagamento può essere anche contanti).
Potrebbero anche interessarti: