Anche se non esiste un ticket sanitario per effettuare visite omeopatiche e per l’acquisto dei relativi medicinale, pur arrivando in ritardo, l’Italia si è uniformata alla gran parte dei paesi europei che riconosce l’omeopatia come un atto medico.
Omeopatia: spese detraibili dalla dichiarazione dei redditi
Come per ogni altra cosa, anche in medicina ciò che è diverso spaventa, ma visto che in Italia sono circa 8 milioni coloro che scelgono la possibilità di curare una malattia con l’omeopatia, il decreto legislativo 219 del 2006 considera i farmaci omeopatici come medicinali a tutti gli effetti e proprio per questo è possibile scaricare dal 730 le spese sostenute per visite omeopatiche e per medicinali omeopatici.
I farmaci omeopatici sono definiti dal Ministero della Salute nel seguente modo: “Ogni medicinale ottenuto a partire da sostanze denominate materiali di partenza per preparazioni omeopatiche o ceppi omeopatici, secondo un processo di produzione omeopatico descritto dalla farmacopea europea o, in assenza di tale descrizione, dalle farmacopee utilizzate ufficialmente negli Stati membri della Comunità europea; un medicinale omeopatico può contenere più sostanze”.
In altre parole i farmaci omeopatici sono riconosciuti dal ministero come medicinale. Anche se questi farmaci non sono rimborsabili, poiché non sono a carico del SSN, possono essere inclusi nelle detrazioni relative alle spese sanitarie.
Farmaci omeopatici: come portarli in detrazione?
Come per le altre spese mediche, anche per le visite e i medicinali omeopatici è possibile portare in detrazione il 19% di quanto speso nel corso dell’anno oltre la franchigia di 129,11 euro.
Per portare in detrazione le spese sostenute per prestazioni di un medico omeopata o per l’acquisto dei medicinali omeopatici da banco o con ricetta, è necessario allegare alla dichiarazione dei redditi lo scontrino della farmacia valido per la detrazione fiscale.