Con l’arrivo di ogni nuovo anno, la gestione delle questioni fiscali torna al centro dell’attenzione, complice una normativa in continua evoluzione. La legge di bilancio e i decreti emanati nel corso dell’anno possono introdurre modifiche significative, accompagnate dai chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate attraverso circolari, risoluzioni e risposte a interpelli. Tra i temi più rilevanti e ricorrenti c’è quello delle spese sanitarie detraibili, un aspetto fondamentale per i contribuenti che desiderano beneficiare delle agevolazioni fiscali previste.
Detrazione spese sanitarie: una panoramica
Le spese sanitarie sono tra le principali voci che consentono di usufruire di una detrazione IRPEF del 19% nella dichiarazione dei redditi. Questo beneficio fiscale riguarda i costi sostenuti sia per il contribuente stesso che per i familiari fiscalmente a carico, includendo:
- Acquisto di farmaci, compresi quelli omeopatici;
- Protesi e dispositivi medici, come occhiali da vista e apparecchi acustici;
- Analisi di laboratorio (ad esempio, analisi del sangue, radiografie, TAC, risonanze magnetiche);
- Prestazioni specialistiche, come visite mediche o odontoiatriche;
- Terapie riabilitative e altri trattamenti sanitari.
Tuttavia, la detrazione si applica solo alle spese che superano una franchigia di 129,11 euro. Questo significa che, se le spese sanitarie complessive sostenute in un anno sono inferiori a tale soglia, non sarà possibile ottenere alcuna agevolazione. Ad esempio, per spese annuali pari a 500 euro, la detrazione del 19% verrà calcolata sulla differenza tra 500 e 129,11 euro, ossia su 370,89 euro, generando uno sgravio fiscale di 70,47 euro.
Quando e come si detrae
La detrazione fiscale segue il principio di cassa, ovvero riguarda le spese effettivamente pagate durante l’anno solare di riferimento. Pertanto, le spese saldate nel 2025 saranno detraibili nella dichiarazione dei redditi presentata nel 2026, relativa all’anno di imposta 2025. Analogamente, le spese sostenute nel 2024 verranno dichiarate nel 2025.
Dal 1° gennaio 2020, il legislatore ha introdotto l’obbligo di effettuare i pagamenti con strumenti tracciabili per poter beneficiare della detrazione del 19%.
- Bonifici bancari o postali (non serve fare bonifico parlante, come nei bonus edilizi);
- Assegni;
- Carte di credito, di debito o prepagate;
- Altri sistemi di pagamento elettronico.
Tra questi ultimi, si annoverano piattaforme che utilizzano applicazioni per smartphone, consentendo transazioni sicure e identificabili, come quelle effettuate tramite istituti di moneta elettronica autorizzati. A questo proposito, infatti, la circolare di chiarimenti sui bonus edilizi (la n. 14/E del 2023) ha precisato che gli strumenti di pagamento considerati tracciabili includono anche soluzioni innovative che garantiscono la possibilità di identificare l’autore del pagamento. Tra questi rientrano i sistemi digitali che utilizzano smartphone per effettuare transazioni attraverso l’inserimento di codici IBAN e numeri di cellulare.
Detrazione spese sanitarie: eccezioni alla tracciabilità
Esistono tuttavia delle deroghe, ossia casi in cui è possibile effettuare il pagamento in contanti senza perdere il diritto alla detrazione fiscale. Questo vale per:
- Acquisto di farmaci, inclusi i prodotti omeopatici;
- Acquisto di dispositivi medici e protesi, come occhiali da vista o apparecchi acustici;
- Prestazioni sanitarie effettuate presso strutture pubbliche o private accreditate al Servizio Sanitario Nazionale (SSN).
Ad esempio, se una visita specialistica viene effettuata presso una struttura privata accreditata al SSN, è possibile saldare il pagamento in contanti senza rischiare di perdere il beneficio fiscale. Al contrario, per le prestazioni erogate da professionisti o strutture private non accreditate, il pagamento deve avvenire necessariamente con strumenti tracciabili.
Per poter usufruire della detrazione, è essenziale fornire il codice fiscale al momento del pagamento, affinché venga riportato sul documento di spesa, come una fattura, una ricevuta fiscale o uno scontrino parlante. Questo passaggio è cruciale per dimostrare il collegamento tra il contribuente e la spesa sostenuta.
Riassumendo
- Detrazione IRPEF 19%: spese sanitarie detraibili oltre franchigia di 129,11 euro.
- Tracciabilità obbligatoria: pagamenti dal 2020 detraibili solo se effettuati con strumenti tracciabili.
- Eccezioni al contante: farmaci, dispositivi medici e prestazioni SSN detraibili anche se pagati in contanti.
- Documentazione richiesta: codice fiscale sul documento di spesa per ottenere la detrazione.
- Strumenti di pagamento: bonifici, carte, assegni e sistemi digitali garantiscono tracciabilità.
- Principio di cassa: spese detraibili nell’anno di pagamento, dichiarate nell’anno fiscale successivo.