Hai appena ricevuto un lettera da parte del Fisco, ci sono delle incongruenze rispetto alla detrazione di alcune spese mediche che hai modificato nella dichiarazione dei redditi precompilata. Rimani sorpreso, sei sicuro che quella spesa tu l’hai pagata per intero e in quell’anno preciso. Apri il cassetto in cui riponi tutti i documenti ossia gli scontrini e le fatture che poi scarichi nella dichiarazione dei redditi ma quello scontrino non lo trovi, proprio quello scontrino che ti permetterebbe di dimostrare al Fisco che tu quella spesa l’hai pagata.
Cosa fai ora? Paghi quanto ti chiede l’Agenzia delle entrate o cerchi comunque di contestare la segnalazione?
Grazie al decreto semplificazioni che a breve sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale, post conversione in legge, non dovrai più preoccuparti degli scontrini delle spese mediche, infatti la detrazione delle spese mediche sarà garantita anche se non hai lo scontrino.
Tuttavia, tale novità riguarda solo alcuni casi specifici.
Scopriamo insieme quali.
I controlli sul 730 precompilato
Già nel testo iniziale del D.L. 73/2022, cosiddetto decreto semplificazioni, l’art.6 ha aggiornato il regime dei controlli documentali sul 730 precompilato inviato tramite Caf o professionisti abilitati.
In particolare, se il 730 precompilato è inviato senza modifiche:
- non si effettua il controllo formale sui dati precaricati dal Fisco ossia spese sanitarie, funebri, universitarie, ecc.,
- rispetto a tali dati, in capo al contribuente resta fermo il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni.
I controlli documentali possono sempre riguardare i dati comunicati dai sostituti d’imposta mediante la Certificazione Unica.
Nel caso in cui invece la dichiarazione risulti modificata:
- il controllo formale in capo al Caf, non è effettuato sui dati delle spese mediche
- che non risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata.
A tal fine il CAF o il professionista deve acquisire dal contribuente la documentazione e i dati di dettaglio delle spese sanitarie trasmessi al Sistema tessera sanitaria e ne verifica la corrispondenza con gli importi aggregati in base alle tipologie di spesa utilizzati per l’elaborazione della dichiarazione precompilata.
In caso di difformita’, l’Agenzia delle entrate effettua il controllo formale relativamente ai documenti di spesa che non risultano trasmessi al Sistema tessera sanitaria (vedi art.5, comma 3 del D.Lgs 175/2014 così come modificato dal decreto semplificazioni).
Spese mediche. La novità nel decreto semplificazioni
In fase di conversione in legge del decreto semplificazioni, è stata aggiunta un’ulteriore previsione sulla detrazione delle spese mediche.
In particolare, viene ora previsto che nel caso in cui siano apportate modifiche alle dichiarazioni presentate mediante CAF o professionista:
- il controllo formale in capo al Caf, non è effettuato sui dati delle spese sanitarie
- che non risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata.
La novità sta nel fatto che per queste spese non sarà necessario conservare alcun documento di spesa, scontrino (ora documento commerciale)., fattura, ecc.
Nella relazione illustrativa del decreto è evidenziato che:
per effetto della norma in esame si evita che, con riferimento alle spese sanitarie, per le quali gli operatori sanitari trasmettono tutti gli elementi di dettaglio al Sistema Tessera Sanitaria, ivi compresi i dati riferiti ad ogni singolo documento di spesa, il CAF o il professionista debba conservare i singoli documenti di spesa i cui dati non sono modificati. Viene inoltre ricordato che le informazioni di dettaglio trasmesse al Sistema Tessera Sanitaria possono essere visualizzate solo dal contribuente, sia accedendo al Sistema Tessera Sanitaria, sia sul sito dell’Agenzia delle entrate nell’area autenticata(..).
Le novità introdotte dal decreto semplificazioni, entreranno in vigore solo dal prossimo anno. In riferimento al 730 precompilato 2022, si applicheranno ancora le vecchie regole sui controlli.