L’accesso alla detrazione delle spese universitarie non è ammessa se il contribuente ha chiesto somme in prestito per pagare gli studi all’estero. A chiarirlo è stata l’Agenzia delle Entrate in risposta all’interpello numero 302 del 23 luglio 2019. Analizziamo il caso pratico proposto dal quale è stata estrapolata la regola generale.
Detrazione Spese Università all’Estero: prestiti d’onore
A rivolgersi all’Agenzia delle Entrate sono state due studentesse iscritte all’Università di Londra pagata tramite il ricorso ad un prestito d’onore erogato dallo Stato inglese.
Il testo prevede espressamente che: “rileva la circostanza che la stessa viene sostenuta per rifondere un prestito contratto dalle figlie; i relativi pagamenti vengono, infatti, effettuati a favore di un ente diverso dall’Università. Tale circostanza esclude, a parere della scrivente che la spesa che sarà sostenuta dall’istante possa essere ricondotta tra quelle detraibili ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera e), del TUIR in quanto, come detto non può essere assimilata ad una tassa di iscrizione ad un corso universitario”. In altre parole la detrazione per l’università all’estero è stata negata perché gli studi sono stati finanziati da un prestito. Un’interpretazione rigida che non ammette eccezioni neppure sulla base dello scopo del previsto, legato all’educazione universitaria. La regola infatti prevede che solamente i costi riconosciuti direttamente all’Università possano rientrare nel campo delle detrazioni universitarie.
Nessuna detrazione spetta per le somme restituite all’ente che ha concesso il prestito per le spese universitarie, anche se finalizzato in via esclusiva alla copertura dei costi che servono per finanziare il piano di studi, che avrebbero tutti i requisiti per beneficiare dello sconto sull’imposta Irpef da versare.