La detrazione delle spese universitarie, università private, è ammessa entro precisi limiti previsti per legge; infatti, la detrazione in dichiarazione dei redditi, opera senza limiti di spesa per le università pubbliche, mentre per le università private, è necessario tenere conto dei limiti fissati anno per anno dal Ministero dell’Istruzione e della Ricerca.
A tal proposito, con una nota pubblicata sul proprio portale, l’Agenzia delle entrate ha ricordato quali sono le condizioni e i limiti che il contribuente deve rispettare per detrarre le spese per l’iscrizione ossia per la frequentazione dell’Università non statali.
Vediamo le indicazioni fornite dall’Agenzia delle entrate.
La detrazione delle spese universitarie
L’art.15 del DPR 917/86, TUIR, alla lettera e), prevede la detrazione del 19% per le spese universitarie pagate dal contribuente, anche per i familiari a carico.
La detrazione delle spese universitarie è ammessa in riferimento a (circolare 19/E 2020):
- corsi di istruzione universitari;
- corsi universitari di specializzazione (per la frequenza di corsi di specializzazione in psicoterapia post universitaria la detrazione spetta se gli stessi sono effettuati presso centri accreditati presso il MIUR);
- i corsi di perfezionamento (Circolare 1.06.1999 n. 122, risposta 1.2.5);
- master universitari. Si precisa che un master erogato da un consorzio al quale un’università statale partecipa con una quota non di maggioranza è equiparato a un master di università privata;
- corsi di dottorato di ricerca. Ai sensi del D.M. n. 270 del 2004 e della legge n. 210 del 1998, il dottorato di ricerca rappresenta un titolo conseguito a seguito di uno specifico corso previsto dall’ordinamento per consentire ai laureati di acquisire un grado di preparazione necessaria per svolgere l’attività di ricerca di alta qualificazione;
- Istituti tecnici superiori (ITS) in quanto equiparati alle spese universitarie (nota MIUR DGOSV prot. 13.06.2016, n. 6578). Devono, quindi, ritenersi superati i chiarimenti resi con Circolare 24.04.2015, n. 17; che collocava i corsi degli ITS nel segmento della formazione terziaria nonuniversitaria;
- nuovi corsi istituiti ai sensi del DPR n. 212 del 2005 presso i Conservatori di Musica e gli Istitutimusicali pareggiati. I corsi di formazione relativi al precedente ordinamento possono, invece, considerarsi equiparabili ai corsi di formazione scolastica secondaria, per i quali spetta la detrazione come spese di istruzione secondaria di secondo grado (rigo E8/E10, cod 12).
Non sono, invece detraibili le spese di iscrizione presso istituti musicali privati (Circolare 13.05.2011 n. 20, risposta 5.3).
Singole voci di spesa rispetto alle quali è ammessa la detrazione
- tasse di immatricolazione ed iscrizione (anche per gli studenti fuori corso);
- le spese sostenute per la cosiddetta “ricognizione” (si tratta di un diritto fisso da corrispondere per anno accademico da coloro che non abbiano rinnovato l’iscrizione per almeno due anni accademici consecutivi, che consente di riattivare la carriera pagando e regolarizzando eventuali posizioni debitorie relative ad anni accademici precedenti al periodo di interruzione);
soprattasse per esami di profitto e laurea; - la partecipazione ai test di accesso ai corsi di laurea, eventualmente previsti dalla facoltà, in quanto lo svolgimento della prova di preselezione costituisce una condizione indispensabile per l’accesso ai corsi di istruzione universitaria (Risoluzione 11.03.
2008 n. 87); - ricongiunzione di carriera;
- iscrizione all’appello di laurea e rilascio della pergamena;
- frequenza a corsi singoli;
- ecc.
Fatta, quindi, tale doverosa ricostruzione, veniamo alle indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate.
Detrazione spese universitarie
Come detto in premessa, con una nota pubblicata sul proprio portale, l’Agenzia delle entrate ha ricordato quali sono le condizioni e i limiti che il contribuente deve rispettare per detrarre le spese per l’iscrizione ossia per la frequentazione dell’Università privata.
Questo il contenuto della nota:
Le spese per la frequenza di corsi d’istruzione universitaria presso le università non statali sono detraibili dall’Irpef dovuta entro un limite stabilito annualmente per ciascuna facoltà universitaria in base all’area territoriale e a quella disciplinare.
Per l’anno d’imposta 2022, gli importi massimi detraibili sono gli stessi stabiliti per gli anni passati e sono indicati nell’art. 1 del decreto ministeriale n. 1406 del 23 dicembre 2022 (G.U. – Serie Generale n. 37 del 14 febbraio 2023). Gli importi possono essere detratti anche nel caso di iscrizione ai corsi di dottorato, di specializzazione e ai master universitari di primo e secondo livello. A questi, inoltre, bisogna aggiungere la tassa regionale per il diritto allo studio. Per ulteriori informazioni consultare il menzionato decreto ministeriale n. 1406 del 23 dicembre 2022 (G.U. – Serie Generale n. 37 del 14 febbraio 2023) disponibile anche sul sito internet del Ministero dell’Università e della ricerca.
Dunque, anno per anno con apposito decreto ministeriale, vengono individuate le spese massime detraibili:
- in base alle diverse aree disciplinari delle facoltà frequentate e
- alla zona geografica dove ha sede l’università privata frequentata.
Per i corsi di studio tenuti presso sedi ubicate in regioni diverse rispetto a quella in cui l’università ha la sede legale, ai fini della detrazione, occorre fare riferimento all’area geografica in cui si svolge il corso.