La detrazione spese universitarie può essere effettuata sia nel 730 che nel modello Redditi. Nella dichiarazione precompilata le spese universitarie le troveremo già precaricate perché le università sono tenute ad inviare i dati al Fisco. La detrazione è pari al 19% della spesa sostenuta. Se le spese sono state sostenute per un’università privata è necessario tenere conto dei limiti previsti ogni anno dal Ministero dell’istruzione.
La detrazione per le spese universitarie
L’art.15 del TUIR, alla lettera e) ammette la detrazione del 19% per le spese universitarie sostenute dal contribuente per se stesso o per i familiari a carico.
La detrazione opera senza limiti di spesa per le università pubbliche. Se si frequenta un’università privata è necessario tenere conto dei limiti fissati anno per anno dal Ministero dell’Istruzione e della Ricerca. A tal proposito, con il decreto 30 dicembre 2020, sono state individuate le spese max detraibili, in riferimento al periodo d’imposta 2020. Periodo d’imposta che sarà oggetto di dichiarazione con il 730/2020 o con il modello Redditi.
Nello specifico, i limiti sono individuati: in base alle diverse aree disciplinari delle facoltà frequentate e alla zona geografica dove ha sede l’università frequentata. Per i corsi di studio tenuti presso sedi ubicate in regioni diverse rispetto a quella in cui l’università ha la sede legale, ai fini della detrazione, occorre fare riferimento all’area geografica in cui si svolge il corso.
La detrazione per le università private
Ad ogni modo per le università private valgono i limi di spesa di seguito indicati.
AREA DISCIPLINARE(allegato 1 al decreto 30 dicembre 2020) | NORD | CENTRO | SUD E ISOLE |
Medica | 3.700 | 2.900 | 1.800 |
Sanitaria | 2.600 | 2.200 | 1.600 |
Scientifico-Tecnologica | 3.500 | 2.400 | 1.600 |
Umanistico sociale | 2.800 | 2.300 | 1.500 |
I costi post laurea hanno dei propri limiti di detrazione.
AREA DISCIPLINARE | NORD | CENTRO | SUD E ISOLE |
Corso di dottorato, di specializzazione e master universitari di primo e di secondo livello |
3.700 |
2.900 |
1.800 |
Agli importi indicati dal MIUR, va sommato quello della tassa regionale per il diritto allo studio.
Attenzione, come riportato nella circolare, Agenzia delle entrate, n° 19/e 2020:
nel caso in cui lo studente sostenga nel medesimo anno d’imposta spese sia per la frequenza di corsi di laurea presso università non statali, sia per la frequenza presso università non statali di corsi post-laurea, occorre fare riferimento al limite di spesa più elevato previsto in base all’area disciplinare e in base alla regione in cui ha sede l’Ateneo presso il quale, rispettivamente, è presente il corso di studio universitario e quello post- universitario).
Anche le spese per la frequenza di università telematiche possono essere detratte.
Nello specifico, per individuare il limite di spesa massima detraibile si deve far riferimento:
- all’area tematica del corso e, per l’individuazione dell’area geografica,
- alla regione in cui ha sede legale l’università.
Detrazione spese universitarie: i corsi detraibili
La detrazione delle spese universitarie è ammessa in riferimento a (circolare 19/E 2020):
- corsi di istruzione universitario;
- corsi universitari di specializzazione (per la frequenza di corsi di specializzazione in psicoterapia post universitaria la detrazione spetta se gli stessi sono effettuati presso centri accreditati presso il MIUR);
- i corsi di perfezionamento (Circolare 1.06.1999 n. 122, risposta 1.2.5);
- master universitari. Si precisa che un master erogato da un consorzio al quale un’università statale partecipa con una quota non di maggioranza è equiparato a un master di università privata;
- corsi di dottorato di ricerca. Ai sensi del D.M. n. 270 del 2004 e della legge n. 210 del 1998, il dottorato di ricerca rappresenta un titolo conseguito a seguito di uno specifico corso previsto dall’ordinamento per consentire ai laureati di acquisire un grado di preparazione necessaria per svolgere l’attività di ricerca di alta qualificazione (Risoluzione 17.02.2010 n. 11);
- Istituti tecnici superiori (ITS) in quanto equiparati alle spese universitarie (nota MIUR DGOSV prot. 13.06.2016, n. 6578). Devono, quindi, ritenersi superati i chiarimenti resi con Circolare 24.04.2015, n. 17, risposta 2.1, che collocava i corsi degli ITS nel segmento della formazione terziaria nonuniversitaria;
- nuovi corsi istituiti ai sensi del DPR n. 212 del 2005 presso i Conservatori di Musica e gli Istitutimusicali pareggiati. I corsi di formazione relativi al precedente ordinamento possono, invece, considerarsi equiparabili ai corsi di formazione scolastica secondaria, per i quali spetta la detrazione come spese di istruzione secondaria di secondo grado (rigo E8/E10, cod 12).
Non sono, invece, detraibili le spese di iscrizione presso istituti musicali privati (Circolare 13.05.2011 n. 20, risposta 5.3).
Detrazione spese universitarie: quali sono le spese detraibili
Ancora più nello specifico, le singole voci di spesa detraibili possono essere così individuate:
- tasse di immatricolazione ed iscrizione (anche per gli studenti fuori corso);
- le spese sostenute per la cosiddetta “ricognizione” (si tratta di un diritto fisso da corrispondere per anno accademico da coloro che non abbiano rinnovato l’iscrizione per almeno due anni accademici consecutivi, che consente di riattivare la carriera pagando e regolarizzando eventuali posizioni debitorie relative ad anni accademici precedenti al periodo di interruzione);
soprattasse per esami di profitto e laurea; - la partecipazione ai test di accesso ai corsi di laurea, eventualmente previsti dalla facoltà, in quanto lo svolgimento della prova di preselezione costituisce una condizione indispensabile per l’accesso ai corsi di istruzione universitaria (Risoluzione 11.03.
- 2008 n. 87);
- frequenza dei Tirocini Formativi Attivi (TFA) per la formazione iniziale dei docenti istituiti, presso le facoltà universitarie o le istituzioni di alta formazione artistica.
Ancora sono incluse tra le spese detraibili quelle sostenute per: ricongiunzione di carriera; iscrizione all’appello di laurea e rilascio della pergamena; frequenza a corsi singoli, finalizzati o meno all’ammissione a un corso di laurea magistrale; trasferimenti di ateneo; passaggi di corso.
La detrazione delle spese universitarie nella dichiarazione precompilata
Se decidiamo di presentare la dichiarazione precompilata, 730 o modello Redditi, la detrazione delle spese universitaria è già indicata dall’Agenzia delle entrate.
Infatti, le università rientrano tra i soggetti che sono tenuti a comunicare all’Agenzia delle entrate le spese sostenute dai contribuenti nel corso dell’anno.
Le spese comunicate dalle Università statali sono riportate nella dichiarazione precompilata, al netto dei relativi rimborsi. Tenendo conto dei limiti di spesa sopra esposti per le università private. Sui rimborsi, se riferiti a spese sostenute in anni d’imposta precedenti rispetto a quello oggetto di dichiarazione, sono esposti nella dichiarazione precompilata tra i redditi da assoggettare a tassazione separata. Questo perchè il Fisco non sa se le spese siano state effettivamente detratte dal contribuente nelle precedenti dichiarazioni dei redditi.
Ad ogni modo, se nelle dichiarazioni precedenti abbiamo indicato la spesa già al netto del rimborso è possibile modificare la dichiarazione precompilata. Riducendo o eliminando i rimborsi indicati tra i redditi da assoggettare a tassazione separata.
Le spese universitarie non saranno presenti nella dichiarazione precompilata solo se il contribuente o il familiare a carico si è opposto a rendere disponibili all’Agenzia delle Entrate. In tale caso i dati relativi alle spese universitarie non vengono riportati né nella dichiarazione precompilata del contribuente né nel suo foglio riepilogativo. Neanche nella dichiarazione precompilata e nel foglio riepilogativo del familiare del quale risulta a carico.
E’ sempre possibile per il contribuente inserire le spese per le quali è stata esercitata l’opposizione in fase di modifica o integrazione della dichiarazione precompilata.