La campagna fiscale 2023 continua. La dichiarazione redditi dei contribuenti riferita all’anno d’imposta 2022 scade il 2 ottobre 2023 (se ci riferiamo al Modello 730) oppure il 30 novembre 2023 (se parliamo di Modello Redditi 2023). I contribuenti si chiedono quali siano le spese che possono detrarre o dedurre. E tra queste c’è quella per il tamponi e test per il Sars-Cov-2.
Quali sono requisiti per poter recuperare queste spese nel 730?
In primis ricordiamo che tali tamponi e tali test sono a tutti gli effetti delle spese sanitarie detraibili al 19%.
La detrazione spese sanitarie
Regola vuole che, a decorrere dalla spese detraibili al 19% sostenute dal 2020 è richiesto che il pagamento risulti fatto con strumento tracciabile. Quindi, bonifico, carta di credito o debito, carta prepagata, assegno, ecc.
Le uniche spese che restano detraibili al 19% anche se pagate in contanti sono:
- acquisto di farmaci, anche omeopatici;
- acquisto di dispositivi medici;
- prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o da strutture private accreditate al SSN (servizio sanitario nazionale).
Tutte le altre spese detraibili al 19%, diverse da quelle dal menzionato elenco, dunque, possono essere recuperate in dichiarazione redditi solo se pagate con strumento tracciabile.
I requisiti per la detrazione tampini e test Covid-19
I tamponi e i test per il Covid-19, sono spese sanitarie detraibili al 19%. I requisiti per la detrazione sono messi nero su bianco dall’Agenzia Entrate nella Circolare n. 13/E del 2023. Sono considerate come “prestazioni diagnostiche”.
Se eseguite presso strutture private, la spesa sostenuta è detraibile se pagata in contanti solo laddove la struttura sia convenzionata al SSN. Laddove la struttura non è convenzionata, lo sgravio spetta solo se il pagamento è fatto con strumento tracciabile.
Nel caso in cui il tampone o il test sono fatti in struttura pubblica, la detrazione è possibile sia se il pagamento è fatto in contanti sia se tracciabile.
L’Agenzia Entrate dice anche che per il tampone o il test Covid fatti in farmacia, è necessario che la certificazione rilasciata dalle farmacie stesse può riportare la qualità della prestazione sanitaria effettuata, consistente, ad esempio, nella “esecuzione prestazione di servizio tampone antigenico per la diagnosi Covid-19”.
In alternativa può esserci l’indicazione dei codici univoci 983172483 (esecuzione tampone rapido 18+) e 983172420 (esecuzione tampone rapido 12-18), validi su tutto il territorio nazionale, riferiti all’esecuzione di tamponi rapidi per Covid-19 approvati dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC).
Riassumendo…
- il tampone e il test Covid-19 sono detraibili al 19% in dichiarazione redditi
- si tratta di spese sanitarie ed in particolare sono considerate come “prestazioni diagnostiche”
- la detrazione è per cassa. Quindi, nel 730/2023 si detraggono le spese pagate nel 2023
- se la spesa è sostenuta presso una struttura privata NON accreditata al SSN la detrazione è possibile solo laddove il pagamento risulta fatto con strumento tracciabile (non contanti)
- se la spesa è fatta presso una struttura privata accreditata al SSN o una struttura pubblica oppure in farmacia, la detrazione è possibile sia in caso di pagamento tracciato sia in caso di pagamento in contanti.