Quali sono le spese di istruzioni detraibili dopo le modifiche apportate dalla Legge 107 del 2015, la Buona Scuola? Dal primo gennaio 2015, come previsto dalla legge, le spese che possono essere portate in detrazione riguardano anche i corsi di istruzione dell’infanzi, della scuola primaria, delle scuole secondarie di primo e di secondo grado oltre quelle universitarie. Per la frequenza delle scuole di infanzia, elementari e per le secondarie è prevista una detrazione pari al 19% su un tetto annuo massimo di 400 euro per ogni studente.
A beneficiare della novità saranno soprattutto gli istituti privati per frequentare i quali è richiesto il pagamento di una retta mensile o annuale il cui costo potrà essere portato, parzialmente, in detrazione. La detrazione si applica, ovviamente, soltanto per spese sostenute per familiari fiscalmente a carico. Con la circolare 3/E dello scorso 2 marzo, l’Agenzia delle Entrate pone l’accento sulla differenziazione tra le spese per la frequenza scolastica e le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici. I contributi volontari consistenti nelle erogazioni liberali, quindi, non rientrano nel tetto dei 400 annui per ogni studente. In tale tetto l’Agenzia delle Entrate individua, a titolo di esempio, la tassa di iscrizione, la tassa di frequenza e le spese per la mensa scolastica. Rimane escluso dalla detrazione l’acquisto di materiale di cancelleria e dei testi scolastici per la scuola secondaria di primo e secondo grado. Per gli studi universitari, invece, resta confermata la detrazione del 19% senza il tetto dei 400 euro.