Detrazioni al 110%: se non tutti i proprietari del condominio sono d’accordo chi decide

Le delibere sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio.
4 anni fa
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Riunione di condominio: prima e seconda convocazione, cosa cambia?

Nel condominio in cui vivo con la mia famiglia stavamo valutando di effettuare dei lavori sulle parti comuni per i quali potremmo beneficiare delle detrazioni al 110%; ci sono dei condòmini che al momento hanno manifestato il loro dissenso all’effettuazione degli interventi.

 

Qual è la maggioranza richiesta per rendere valida la delibera di condominio di approvazione dei lavori?

Le detrazioni al 110%: interventi sulle parti comuni condominiali

Le detrazioni al 110% sono state introdotte con l’art.119 del D.l. 34/2020, c.

d decreto crescita.

 

Sono agevolati gli interventi di:

 

  • isolamento termico sugli involucri degli edifici;
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni;
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti;
  • interventi antisismici.

 

Difatti, tali interventi sono definiti  quali “interventi trainanti”.

 

Inoltre, se collegati ad uno degli interventi appena citati, danno diritto alla detrazione del 110% anche i generi interventi c.d. “trainati”:

 

  • gli interventi rientranti nell’eco bonus ordinario (art.14 D.L. 63/2013);
  • installazione di impianti solari fotovoltaici ( art.16-bis comma 1 DPR 917/86, TUIR);
  • colonnine di ricarica la ricarica per  veicoli elettrici.

 

Chiarimenti specifici sono stati forniti dall’Agenzia delle entrate con la circolare n°24/e.

Le delibere ordinarie

L’art.1136 del codice civile regola i quorum costituivi e deliberativi dell’assemblea condominiale.

 

Circa i quorum costitutivi ( affinché sia valida l’assemblea), l’assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita con l’intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell’intero edificio e la maggioranza dei partecipanti al condominio. Al contrario, l’assemblea in seconda convocazione è regolarmente costituita con l’intervento di tanti condomini che rappresentino almeno un terzo del valore dell’intero edificio e un terzo dei partecipanti al condominio. Comunque, l’assemblea in seconda convocazione  è da tenersi in uno dei 10 giorni successivi, se alla prima convocazione manca il numero legale.

 

Anche per i quorum deliberativi si distingue tra prima e seconda convocazione.

 

Difatti:

 

  1. in prima convocazione “sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti (50%+1) e almeno la metà del valore dell’edificio”(50% dei millesimi di proprietà, 500/1000);
  2. in seconda convocazione “La deliberazione è valida se approvata dalla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell’edificio”.

 

Si distingue dunque tra maggioranza qualificata (1) e maggioranza semplice (2).

Maggioranze semplici o qualificate: dipendente dalla materia da discutere

A seconda della materia da discutere in assemblea possono essere richieste maggioranza semplici o qualificate.

 

In linea generale è sempre richiesta una maggioranza qualificata.

 

Ad ogni modo, è richiesta una maggioranza semplificata per:

 

  • le misure di manutenzione ordinaria;
  • approvare il preventivo delle spese annuali e il rendiconto finale del condominio redatti dall’amministratore;
  • impiegare i residui attivi della gestione.

 

E’ invece richiesta la maggioranza qualificata, ad esempio:

 

  • locazione di parte comune dell’edificio con durata inferiore ai nove anni;nomina e revoca dell’amministratore;
  • l’installazione di impianti di videosorveglianza nelle parti comuni dell’edificio di cui all’articolo 1122-ter del codice civile;
  • approvazione del regolamento condominiale,
  • ecc.

 

L’indicazione delle modalità di deliberazione su talune materie da parte dell’assemblea condominiale è contenuta in alcune leggi speciali. Ad esempio, il quorum deliberativo del 50 per cento più uno dei votanti che rappresentino almeno la metà del valore dell’edificio è indicato: nella legge n. 13 del 1989 relativamente all’eliminazione di barriere architettoniche e installazione di dispositivi di segnalazione atti a favorire la mobilità dei ciechi all’interno degli edifici privati; ancora  nella legge n. 10 del 1991 per le innovazioni dei sistemi di riscaldamento.

 

Ancora, la maggioranza del 50 per cento più uno dei votanti che rappresentino almeno i due terzi del valore dell’edificio è invece necessaria nei seguenti casi:

 

  • per l’installazione e l’adeguamento di impianti non centralizzati, ai sensi dell’articolo 1122-bis del codice civile;
  • per le  innovazioni relative alle cose comuni.
  • ecc.

Infine, la maggioranza del 50 per cento più uno dei votanti che rappresentino almeno un terzo del valore dell’edificio è richiesta quando sono necessari interventi su edifici e impianti per il contenimento del consumo energetico di cui all’articolo 26, comma 2, della legge n. 10 del 1991.

 

E’ da tenere bene a mente tale ultima previsione.

Le delibere per i lavori al 110%

L’art 63 del D.L. 104/2020, ha esteso la richiesta di un quorum deliberativo ridotto anche per le delibera legate all’effettuazione dei lavori detraibili al 110%, effettuati sulle parti comuni condominiali.

 

In sostanza, le deliberazioni condominiali aventi per oggetto l’approvazione degli interventi di efficienza energetica e delle misure antisismiche sugli edifici sono valide (super bonus 110%):

 

  • se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e
  • almeno un terzo del valore dell’edificio.

 

Si replicano così le previsioni di cui alla Legge n°10 del 1991.

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

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