Detrazioni e deduzioni Irap e Ires nulle se la fattura è generica

Le fatture generiche non possono essere portate in detrazione o deduzione al reddito d’impresa. Precisazioni della Cassazione ed elementi essenziali per la redazione delle fatture in maniera corretta.
5 anni fa
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Se la fattura per l’acquisto di beni e servizi è generica non può essere portata in deduzione o detrazione. A stabilirlo non è solo l’Agenzia delle Entrate, ma anche i Giudici tributaristi. Secondo quanto previsto dal Testo Unico dell’Iva, infatti, le fatture devono essere emesse rispettando determinati criteri in grado di individuare con precisione la natura, la quantità e la qualità del bene acquistato.

Secondo la Commissione Tributaria Provinciale di Milano che ha esaminato il ricorso di un imprenditore che chiedeva di apportare in deduzione ai fini IRAP e IRES fatture mancanti dei necessari requisiti previsti dalla legge.

Ebbene, per la Commissione la mancanza degli elementi minimi della fattura previsti dall’articolo 21 del Testo Unico dell’IVA (natura, qualità, quantità dei beni oggetto della prestazione) presuppongono la non deducibilità e detrazione al reddito d’impresa.

Fatture nulle se emesse in maniera generica

A nulla valgono le contestazioni che l’impresa potrebbe lamentare circa l’automatica non detraibilità dell’IVA o non deducibilità dei costi in presenza di presunta fattura generica. L’Agenzia delle Entrate, infatti, contesta sempre all’impresa le fatture prive dei requisiti minimi e di conseguenza chiede il recupero dell’IVA non versata o delle imposte non pagate in conseguenza di presentazione di documentazione non conforme ai requisiti di legge.

Precisazione della Corte di Cassazione

A favore del fisco vi è anche l’orientamento offerto dalla Corte di Cassazione che con sentenza 27777 del 2017 ha precisato che la fattura costituisce elemento probatorio per l’impresa solo se redatta nel rispetto dei requisiti di forma e contenuto previsti dal DPR 633/1972 n. 21. In buona sostanza, la fattura deve sempre essere chiara, trasparente e completa per non lasciare adito a dubbi sulla sua veridicità consentendo altresì all’Agenzia delle Entrate di poter verificare l’esatta e precisa identificazione dell’oggetto o della prestazione effettuata.

Gli elementi essenziali della fattura

Ma quali sono gli elementi essenziali che devono comparire in fattura? Secondo la direttiva UE 112 del 2006 e l’articolo 21 del DPR 633/1972, in fattura devono essere indicati obbligatoriamente i seguenti dati:

  1. data di emissione;
  2. numero progressivo;
  3. ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
  4. numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore;
  5. ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
  6. numero di partita IVA del soggetto cessionario o committente ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione europea, numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento; nel caso in cui il cessionario o committente residente o domiciliato nel territorio dello Stato non agisce nell’esercizio d’impresa, arte o professione, codice fiscale;
  7. natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione;
  8. corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compresi quelli relativi ai beni ceduti a titolo di sconto;
  9. corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono;
  10. aliquota, ammontare dell’imposta e dell’imponibile con arrotondamento al centesimo di euro;
  11. data della prima immatricolazione o iscrizione in pubblici registri e numero dei chilometri percorsi, delle ore navigate o delle ore volate, se trattasi di cessione intracomunitaria di mezzi di trasporto nuovi, di cui all’articolo 38, comma 4, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
  12. eventuale annotazione che la stessa. è emessa, per conto del cedente o prestatore, dal cessionario o committente ovvero da un terzo.
  13. totali imponibili distinti per aliquote o titolo di esenzione/non imponibilità/fuori campo iva.

Mirco Galbusera

Laureato in Scienze Politiche è giornalista dal 1998 e si occupa prevalentemente di tematiche economiche, finanziarie, sociali

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