Secondo quanto disposto dal decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2020, a partire dal primo gennaio 2020, le spese suscettibili di detrazione fiscale al 19% di cui all’articolo 15 del TUIR, saranno riconosciute solamente se esse vengono sostenute attraverso sistemi di pagamento tracciabili, quali:
- Carte di credito;
- Carte di debito;
- Assegni bancari e circolari;
- Bonifico bancario;
- Bonifico postale.
Su quali spese si applicherà la nuova norma?
Come già detto, le spese che potranno essere portate in detrazione fiscale al 19% saranno quelle previste dall’articolo 15 del TUIR, ossia le seguenti:
- Spese sanitarie;
- Interessi per mutui ipotecari per acquisto immobili;
- Spese per istruzione;
- Spese funebri;
- Spese per l’assistenza personale;
- Spese per attività sportive per ragazzi;
- Spese per intermediazione immobiliare;
- Spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede;
- Erogazioni liberali;
- Spese relative a beni soggetti a regime vincolistico;
- Spese veterinarie;
- Premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni;
- Spese sostenute per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.
Rimarranno invece escluse le spese per:
- Medicinali e i dispositivi medici;
- Prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o private accreditate al Servizio sanitario nazionale.
Per quest’ultime, dunque, sarà possibile continuare a pagare in contanti e poter usufruire, al tempo stesso, delle detrazioni previste.
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