Nella Circolare n° 7/E del 25 giugno, l’Agenzia delle entrate ha fornito un importante chiarimento in merito all’obbligo di pagamento tracciabile degli oneri per i quali al contribuente spetta una detrazione fiscale, in genere del 19%. Il caso analizzato riguarda il pagamento di una spesa detraibile con una carta di credito intestata ad un soggetto diverso rispetto a quello che intende detrarre la spesa e che risulta intestatario della fattura o dello scontrino elettronico.
Ecco quando è possibile rimborsare in contanti la spesa al proprio familiare, senza perdere il diritto alla detrazione fiscale in dichiarazione dei redditi.
L’obbligo di pagamento tracciabile
Con la Legge n° 160/2019, Legge di bilancio 2020, la possibilità di beneficiare delle varie detrazioni fiscali è stata subordinata al pagamento delle spese tramite strumenti tracciabili.
A tal proposito, al al comma 679 è previsto che:
ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19 per cento degli oneri indicati nell’articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e in altre disposizioni normative spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241.
Dunque, le detrazioni fiscali spettano spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante i sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del d.lgs. n. 241 del 1997. Da qui, sono ammessi i pagamenti avvenuti con carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari ovvero «altri sistemi di pagamento».
Il pagamento tracciato può essere annotato in fattura.
E’ ammesso il pagamento in contanti ai fini delle seguenti spese:
- acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché
- prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale (SSN).
L’obbligo di pagamento tracciabile: se si paga con la carta di credito del familiare
Affinché una spesa possa essere detratta, è necessario che la stessa sia effettivamente rimasta a carico del contribuente.
Da qui, nella circolare n°7/E del 25 giugno, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che:
l’onere possa considerarsi sostenuto dal contribuente al quale è intestato il documento di spesa, non rilevando a tal fine l’esecutore materiale del pagamento, aspetto quest’ultimo che attiene ai rapporti interni fra le parti. Il pagamento, infatti, può essere effettuato anche tramite sistemi di pagamento “tracciabili” intestato ad altro soggetto, anche non fiscalmente a carico, a condizione che l’onere sia effettivamente sostenuto dal contribuente intestatario del documento di spesa.
Dal qui, l’Agenzia delle entrate fa un esempio di particolare importanza. Viene riconosciuta la detrazione fiscale anche laddove:
- il contribuente utilizzi la carta di debito o di credito intestata al figlio per pagare le spese detraibili riferite a se stesso, per le quali sussiste l’obbligo di tracciabilità, senza perdere il diritto alla detrazione,
- purché tale onere sia effettivamente sostenuto dal soggetto intestatario del documento di spesa.
Tale circostanza può essere supportata anche dalla dichiarazione del contribuente che riferisce di aver rimborsato al figlio, in contanti, la spesa sostenuta.
In sintesi, il soggetto che intende beneficiare della detrazione fiscale, può effettuare il rimborso al familiare anche in contanti.