Detrazioni fiscali per interventi volti ad evitare gli infortuni domestici

Gli interventi per evitare gli infortuni domestici possono essere portati in detrazione fiscale al 50%. Caso concreto di lavori per una nuova linea gas domestica.
5 anni fa
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Quesito del lettore: Buona sera, vivo a Settimo Torinese, ho acquistato un immobile in data 28/02/19 ma per un problema di dispersioni del gas la Italgas mi ha sigillato il contatore; ho contattato diversi idraulici ed alla fine ho avuto un buon preventivo per la realizzazione di una nuova linea gas, la sostituzione della vecchia tubazione con una nuova in rame (per il tratto dal contatore, sito nel cortile, all’appartamento sito al 4° piano), il controllo della tenuta dell’impianto ed il rilascio della certificazione che dovrò inviare alla Italgas per riottenere lo sblocco e la riattivazione del gas.
Posso in questo caso usufruire delle agevolazioni e quindi ottenere il prossimo anno le detrazioni del 50% (fruibile nei 10 anni?). Grazie.

Il legislatore ha previsto la detrazione, dalle imposte sul reddito delle persone fisiche, delle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici.

In particolare, nell’art. 16 bis del Tuir, sono elencate le opere edilizie per le quali tale detrazione è ammessa. In merito alle opere realizzabili sulle singole unità abitative, oltre alle più comuni attività di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo, danno diritto a tale agevolazione fiscale quelle opere volte ad evitare gli infortuni domestici (lettera l) dell’art. 16 bis del Tuir così modificato dalla Legge 388 del 23/12/2000).

Cosa si intende per opere volte ad evitare gli infortuni domestici?

La circolare n. 13 E del 06/02/2001 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce che per “esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici” si intende la realizzazione di interventi volti all’adeguamento degli impianti alla normativa vigente in materia di sicurezza e l’installazione di dispositivi non prescritti dalla predetta normativa, ma comunque volti ad incrementare la sicurezza domestica.
Ad ogni modo le opere realizzate devono integrare un intervento sull’immobile, pertanto, non dà diritto alla detrazione il mero acquisto o la sostituzione di apparecchiature dotate di meccanismi di sicurezza.


Inoltre, all’interno della medesima circolare, l’Agenzia delle Entrate specifica che al fine di fruire dell’agevolazione, l’intervento non deve necessariamente avere carattere innovativo.
Ciò significa che anche la riparazione di un impianto preesistente, volta ad evitare infortuni domestici, può essere ricompreso all’interno della categoria di opere agevolabili analizzata.
La circolare n. 7 del 26/01/2001 elenca a titolo esemplificativo gli interventi agevolabili, quali:

  • L’installazione di apparecchi di rilevazione di presenza di gas inerti;
  • Il montaggio di vetri antinfortunistica;
  • L’ installazione di corrimano lungo le scale.

Inoltre, nella circolare precedentemente illustrata ( Circ. 13 E 2001), l’Agenzia afferma che sono ricomprese tra le opere volte ad evitare gli infortuni domestici anche quelle concernenti la sostituzione dei tubi del gas.

Caso Pratico

Venendo al quesito del lettore, l’intervento volto alla sostituzione e riparazione dei tubi del gas, al fine di mettere in sicurezza l’impianto, è riconducibile agli interventi volti ad evitare gli infortuni domestici. Pertanto, le spese che saranno sostenute nell’anno 2019, in qualità di proprietario dell’immobile oggetto dell’intervento, potranno essere detratte dalle imposte sui redditi delle persone fisiche, in dieci rate annuali, per una quota pari al 50% delle stesse e nel limite annuo di Euro 96.000.
Tutto ciò in funzione della legge di bilancio 2019 (L. 145 del 30/12/2018) che ha prorogato la detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici per le spese sostenute fino al 31/12/2019.

Affinché si possa godere dell’agevolazione, è bene ricordare di sostenere la spesa a mezzo di un bonifico bancario o postale da cui devono risultare:
– il codice fiscale del beneficiario della detrazione (chi sostiene la spesa);
– il codice fiscale o la P.Iva del beneficiario del pagamento (fornitore, chi realizza l’opera);
– la causale del versamento indicando il riferimento normativo ( “interventi di recupero del patrimonio edilizio ai sensi dall’articolo 16-bis del D.p.r. 917/1986”).


Inoltre, è necessario conservare la fattura, intestata al beneficiario della detrazione, che attesti l’entità e la natura della spesa sostenuta.

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