Detrazioni Irpef, il vantaggioso (e sconosciuto) Regime dei “Non Residenti Schumacker”

È possibile usufruire delle detrazioni d'imposta Irpef per redditi prodotti in Italia se si è fiscalmente residenti all’estero? Regola generale e l’eccezione del regime dei “non residenti Schumacker”.
4 anni fa
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L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 207 del 9 luglio 2020:

Fruizione delle detrazioni d’imposta per figli a carico previste ai sensi dell’articolo 12 del TUIR da parte di un soggetto fiscalmente non residente”,

fornisce utili chiarimenti in materia di detrazioni fiscali per i non residenti in Italia.
L’istante, italiano ma con residenza fiscale all’estero, presenta la dichiarazione dei redditi in Italia, in quanto percepisce redditi dalla locazione di alcuni immobili. Lo stesso chiede all’Ade se può usufruire delle detrazioni d’imposta per figli a carico.


Detrazioni Irpef per non residenti

L’Ade, in risposta all’interpello del contribuente, chiarisce che in base agli articoli 2 e 3 del TUIR,

le persone fisiche fiscalmente non residenti nel territorio dello Stato sono soggetti passivi IRPEF e il relativo reddito complessivo è formato soltanto dai redditi prodotti nel territorio dello Stato secondo i criteri forniti dall’articolo 23 del medesimo testo unico”.

Il successivo articolo 24 del TUIR prevede che l’imposta si applica sul reddito complessivo, costituito dai soli redditi prodotti nel territorio dello Stato e sui redditi tassati separatamente.
In particolare, il comma 3 indica quali sono le detrazioni che possono essere scomputate dall’imposta lorda dovuta dai soggetti non residenti, tra le quali non vi rientrano le detrazioni per carichi di famiglia.
Ne consegue che l’Istante non può̀ usufruire di tale ultima forma di detrazione.

L’eccezione del regime dei “non residenti Schumacker”

Quanto sopra detto è valido ad eccezione che il contribuente non ricada nella norma conosciuta come regime dei “non residenti Schumacker”.

Il regime dei “non residenti Schumacker” prevede, in deroga al comma 1 dello stesso articolo 24, che, nei confronti dei soggetti non residenti nel territorio italiano, “l’imposta dovuta è determinata sulla base delle disposizioni contenute negli articoli da 1 a 23 del TUIR, a condizione che

  1. il reddito prodotto dal soggetto in Italia sia pari almeno al 75 per cento del reddito dallo stesso complessivamente prodotto
  2. e che il medesimo soggetto non goda di agevolazioni fiscali analoghe nello Stato di residenza”.

Solo in quest’ultimo caso, il Contribuente potrà fruire di tutte le deduzioni e detrazioni al pari di un qualsiasi contribuente italiano.

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