Aggiornamento del 7 ottobre 2019: si rimanda ai chiarimenti delle Entrate spiegati in questo articolo
Molti lettori ci chiedono se le voci di detrazione sulle spese nel 730 sono compatibili con il rimborso delle stesse come misura di welfare aziendale o se una esclude l’altra. Riportiamo, a titolo di esempio, una delle e-mail giunta in redazione con questo tipo di richiesta di informazioni.
“Approfittando della vs gentilezza e professionalità vorrei chiederle se con la nuova legge é possibile portare in detrazione le spese dell’ abbonamento trasporto pubblico del 2018 o 2019 di cui si é già richiesto rimborso integrale mediante somme del welfare aziendale…e pertanto in generale se l utilizzo del welfare per il rimborso delle spese escluda la detraibilità anche nel 730 (ad esempio anche per altre spese quali spese mediche, occhiali, etc)”.
Non ci sono norme che prevedono incompatibilità.
Ricordiamo dunque che il nuovo bonus trasporti permette di portare in detrazione nella dichiarazione dei redditi (vale sia con il modello 730/ 2019 e sia con il Modello Redditi 2019), le spese sostenute nel 2018 per l’abbonamento al trasporto locale, regionale ed interregionale. Vi rientrano quindi autobus, metropolitane, tram e treni. Si ha diritto alla detrazione anche per le spese sostenute per i familiari a carico (coniuge e figli).
Sempre nella legge di bilancio del 2018 è stata prevista appunto la possibilità per i datori di lavoro di portare in deduzione totale le spese sostenute per rimborsare i titoli di viaggio dei propri dipendenti. In altre parole le spese sostenute dalle aziende per il rimborso esentasse dei titoli di viaggio comprati dai dipendenti o dai loro familiari a carico non concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente.
La detrazione Irpef del bonus trasporti è indipendente dalla scelta aziendale.
Stesso discorso vale per estensione per altri tipi di bonus fiscali che possono essere al tempo stesso oggetto di misura di welfare aziendale.