Detrazioni spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e comunicazione all’ENEA

Iva agevolata e detrazione 50% e segnalazione Enea, il quesito di un lettore.
6 anni fa
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Rispondo oggi ad un interessante quesito di un lettore, su Iva agevolata e detrazione 50% e segnalazione Enea per un immobile. Vediamolo.

Quesito del lettore: Buongiorno, sto facendo prolungare tubo gas all’interno del mio immobile in quanto ho spostato fornelli su altra parete cucina. Chiedo se ho diritto ad Iva agevolata e detrazione 50% senza segnalazioni Enea o altro ma con sola fattura e bonifico indicante art. 16bis L. 917/1986. Con riguardo allo stesso immobile dovrò far sostituire un buon tratto di fognatura. Posso avere agevolazioni? Occorre pratica Enea o altro? Ringrazio e porgo cordiali saluti.

Iniziamo con il dire che l’art.

16 bis del Tuir dispone la detrazione del 50%, in 10 rate annuali di pari importo, delle spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio – così come disposto dal D.L. n. 83 del 22/06/2012 – per un ammontare annuo complessivo non superiore ad Euro 96.000. Tale limite è da intendersi per ciascuna unità immobiliare.

Chi ne ha diritto?

Possono godere di tale agevolazione fiscale i contribuenti che detengono o posseggono l’immobile su cui sono effettuati gli interventi edili sulla base di “un titolo idoneo” e che, in linea generale, abbiano sostenuto la relativa spesa.

L’Agenzia delle Entrate precisa che il diritto alla detrazione spetta non solo al proprietario dell’immobile ma anche ai titolari di diritti reali e di godimento, ai locatori e comodatari, ed anche ai familiari conviventi del possessore o detentore.

Quali Spese sono agevolabili?

Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio per i quali si ha diritto alla detrazione d’imposta sono molteplici e si differenziano a seconda che l’immobile oggetto dell’intervento sia una singola unità abitativa ovvero parti comuni di edifici residenziali.

In particolare si tratta di:

1 – Manutenzione ordinaria: tali interventi sono agevolabili solo se realizzati su parti comuni di edifici residenziali e riguardano, secondo l’art.

31 della Legge n. 457 del 05/08/1978 “le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti”.

Rientrano tra tali interventi, per esempio, la sostituzione di pavimenti, la riparazione di impianti idraulici esistenti, la sostituzione di tegole o parti accessorie deteriorate per lo smaltimento delle acque, il rinnovo dell’impermeabilizzazione, la riparazione di balconi e la tinteggiatura di pareti (Circolare MEF del 24/02/1998). In sostanza, tutti quegli interventi che non modificano l’immobile e gli impianti esistenti ma che consentono il loro mantenimento in efficienza, in assenza di opere per così dire innovative.

2 – Manutenzione straordinaria: rifacendosi all’ art. 31 l. b) della Legge n. 457 del 05/08/1978, tali interventi sono definibili come “le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso”.

Sono, pertanto, opere che hanno un certo carattere “innovativo” che determinano la sostituzione o la realizzazione di nuovi elementi.

3 – Restauro e risanamento conservativo: sono opere volte alla restituzione di immobili di particolare valore storico-artistico alle originarie fattezze nonché finalizzati ad adeguare gli immobili esistenti a migliori condizioni formali, strutturali e funzionali. Rientrano tra tali interventi, per esempio, le aperture di finestre per esigenze di aerazione dei locali.

4 – Ristrutturazione edilizia: secondo l’art. 31 l. d) della Legge n. 457 del 05/08/1978 rappresentano un insieme sistematico di opere edilizie, che possono determinare una “trasformazione” dell’immobile, tanto da poter incidere sui parametri urbanistici. Esempi di tali interventi sono quelli volti all’ampliamento delle superfici, la costruzione dei servizi igienici in ampliamento delle superfici e dei volumi esistenti oppure la realizzazione di una mansarda o di un balcone.

Inoltre sono agevolabili gli interventi volti alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ovvero all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica , i lavori finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche e alla realizzazione di strumenti tecnologicamente avanzati volti a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap, gli interventi per prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi, le opere finalizzate alla cablatura degli edifici e al contenimento dell’inquinamento acustico, gli interventi finalizzati al conseguimento di risparmi energetici nonché opere di bonifica dall’amianto o volte ad evitare gli infortuni domestici.

Cosa fare per godere della detrazione?

In funzione della tipologia di intervento che si realizzerà sarà necessario richiedere le eventuali autorizzazioni tecniche (Cila, Scia, Comunicazione alla Asl).

Inoltre, al momento del sostenimento della spesa si dovrà effettuare il pagamento a mezzo di un bonifico parlante in cui dovranno risultare i seguenti dati:

  • il C.F. del beneficiario della detrazione, usualmente chi sostiene la spesa;
  • la P.Iva dell’azienda edile o del tecnico che realizza l’intervento;
  • la causale: in cui dovrà comparire il riferimento normativo “Bonifico per interventi di recupero del patrimonio edilizio ai sensi dall’articolo 16-bis del D.p.r. 917/1986” è bene che si menzioni anche il numero e la data della fattura oggetto di pagamento.

Si evidenzia che sono agevolabili anche gli acquisti dei materiali utilizzati per interventi in economia, purché il pagamento avvenga con bonifico parlante.

Inoltre è necessario richiedere la fattura che attesti le spese sostenute. Incentrando l’analisi sugli interventi realizzati su singole unità abitative, la fattura dovrà essere intestata a nome di chi fruirà della detrazione.

Copia della ricevuta del bonifico, della fattura e delle eventuali autorizzazioni devono essere conservate ai fini di eventuali controlli formali dell’Agenzia delle Entrate unitamente alle quietanze di pagamento dell’IMU afferente l’immobile oggetto di intervento, se dovuta.

Comunicazione Enea

La legge di bilancio 2018 ha introdotto, anche per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio con data di fine lavori nel 2018, la trasmissione all’Enea della comunicazione certificante i lavori realizzati e gli effetti in termini di risparmio energetico, analogamente a quanto già previsto per gli interventi per la riqualificazione energetica.

Tale comunicazione è stata prevista soltanto per quegli interventi edilizi che determinano un risparmio energetico e/o l’utilizzo di fonti rinnovabili, nonché nel caso di acquisto, correlato all’intervento edilizio, di elettrodomestici con classe energetica A+ , con eccezione per i forni con classe minima A.

Agevolazioni IVA

Le prestazioni di servizi relativi agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, realizzati sulle unità immobiliari abitative (non solo sulle parti comuni), così come le opere di restauro, recupero conservativo e ristrutturazione sono soggette ad un’aliquota Iva ridotta del 10%.

Diversa è la disciplina Iva afferente i beni ceduti in funzione dei servizi sopra illustrati.

Nel caso di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, è applicabile l’iva ridotta soltanto se i beni sono forniti in funzione di un contratto di appalto e non rappresentano beni di “valore significativo”. Tali ultimi beni, nonché quelli acquisiti in economia sono assoggettati all’aliquota ordinaria Iva del 22%.

Diversamente, nel caso di servizi dipendenti da contratti di appalto o d’opera relativi alla realizzazione degli interventi di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione, l’aliquota Iva ridotta è applicabile per l’acquisto di beni, con esclusione di materie prime e semilavorati, forniti per la realizzazione degli stessi interventi, nonché per i beni finiti e l’agevolazione è applicabile sia quando l’acquisto è fatto direttamente dal committente dei lavori sia quando ad acquistare i beni è la ditta o il prestatore d’opera che li esegue.

Caso Pratico: il quesito del nostro lettore

Venendo al caso oggetto della domanda, assumendo la titolarità del diritto di proprietà o di altro titolo idoneo sull’immobile oggetto dell’intervento edile, per poter godere della detrazione d’imposta ai sensi dell’art. 16 bis del Tuir, se il prolungamento del tubo del gas non è parte di un opera maggiore di ristrutturazione edilizia, è necessario che l’opera abbia un carattere “innovativo” affinché sia qualificabile come manutenzione straordinaria.

Al fine di accertarsi del carattere dell’opera è bene acquisire informazioni da un tecnico (ingegnere o geometra) che potrà verificare anche la necessità di presentare la CILA al Comune. Qualora l’intervento fosse agevolabile, si avrebbe diritto alla detrazione del 50% delle spese sostenute per la realizzazione delle stesso. Inoltre, se l’opera non fosse realizzata in economia, i servizi erogati da terzi ai fini del compimento dell’intervento edilizio ed i beni dagli stessi forniti, con eccezione di quelli di valore significativo, sarebbero assoggettabili all’aliquota Iva ridotta pari al 10%. Da notare, che tale aliquota ridotta è applicabile anche per gli interventi di manutenzione ordinaria realizzati sulle singole unità abitative, che diversamente non attribuiscono il diritto alla detrazione d’imposta.

Come sopra illustrato, per accedere a tali vantaggi fiscali sarà necessario conservare le eventuali fatture intestate al beneficiario della detrazione ed effettuare i pagamenti a mezzo bonifico parlante. La comunicazione all’Enea non sarà necessaria se l’intervento non comporta un risparmio energetico. Ad ogni modo l’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 46/E del 18/04/2019 ha chiarito, condividendo il parere del Ministero dello Sviluppo Economico, che la mancata comunicazione all’Enea non determina la perdita del diritto alla predetta detrazione atteso che non è prevista alcuna sanzione nel caso di inadempimento.

Anche per l’ipotesi della sostituzione della fognatura, affinché si possa godere delle agevolazioni fiscali trattate, occorre che l’intervento abbia un carattere “innovativo”. La sostituzione potrà qualificarsi come manutenzione straordinaria se concerne il rifacimento della fognatura con dimensioni e percorsi diversi da quelli preesistenti. Anche in questo caso la comunicazione all’Enea non sarà necessaria, ma occorrerà presentare la CILA in Comune.

Per approfondire l’argomento ristrutturazione edilizie è possibile leggere anche l’articolo: Detrazione per ristrutturazione casa al 50%, le spese a chi intestarle marito o moglie?

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