Anche per gli studenti universitari fuori corso si possono detrarre le spese universitarie. E così anche le somme spese per la ricognizione, cioè quel procedimento amministrativo atto a riattivare la carriera universitaria che è stata interrotta.
A fare chiarezza sul punto è la stessa Agenzia delle Entrate pronunciandosi con risposta all’interpello numero 434 dello scorso 28 ottobre 2019 allorché un contribuente aveva chiesto lumi sulla possibilità di portare in detrazione spese universitarie per anni di studio fuori corso. Dette spese – secondo l’Agenzia – possono essere portate in detrazione nel modello 730 dato che, tra le somme detraibili, rientrano anche quelle relative ai pagamenti degli studenti fuori corso riferite a più anni accademici.
Le spese di ricognizione
Sempre in relazione alle spese universitarie detraibili, l’Agenzia delle Entrate ricorda che si possono utilizzare al fine del recupero Irpef anche quelle sostenute per la ricognizione, cioè quel procedimento burocratico che consente allo studente di riattivare il percorso di studi universitari che è stato interrotto da più di un anno, previo nulla osta da parte del Rettore dell’ateneo. Secondo quanto stabilito dall’art. 15 del TUIR, infatti, le somme versate all’Università per la ricognizione sono detraibili nella misura del 19%. In ogni caso per maggioro delucidazioni, l’Agenzia rinvia alla consultazione della circolare numero 13/E del 31 maggio 2019 in materia di spese sostenute per i corsi universitari nella quale viene specificato che le spese della ricognizione rientrano tra quelle relative ai pagamenti degli studenti fuori corso riferite a più anni accademici. Le somme, dunque, sono detraibili poiché ricomprese tra quelle previste dalla circolare citata. Inoltre, si possono aggiungere anche gli importi relativi ai costi sostenuti per la tesi.
Tutte le spese universitarie detraibili
Ma quali sono le spese universitarie detraibili? Di seguito, forniamo un elenco delle spese che possono essere portate in detrazione, così come specificato dall’art.
- corsi di istruzione universitaria;
- corsi universitari di specializzazione.
- corsi di perfezionamento;
- master universitari;
- corsi di dottorato di ricerca;
- Istituti tecnici superiori (ITS) in quanto equiparati alle spese universitarie;
- nuovi corsi istituiti ai sensi del D.P.R. 212/2005 presso i Conservatori di Musica e gli Istituti musicali pareggiati; non sono, invece, detraibili le spese di iscrizione presso istituti musicali privati.
Per quanto riguarda la tipologia di spese detraibili, l’agevolazione spetta anche per le spese sostenute per:
- tasse di immatricolazione ed iscrizione (anche per gli studenti fuori corso);
- soprattasse per esami di profitto e laurea;
- la partecipazione ai test di accesso ai corsi di laurea, eventualmente previsti dalla facoltà;
- la frequenza dei Tirocini Formativi Attivi (TFA) per la formazione iniziale dei docenti istituiti, presso le facoltà universitarie o le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.
La detrazione Irpef invece non spetta per:
- i contributi pagati all’università pubblica relativamente al riconoscimento del titolo di studio (laurea) conseguito all’estero, in quanto la spesa indicata non rientra nel concetto di “spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria”;
- le spese relative all’acquisto di libri scolastici, strumenti musicali, materiale di cancelleria, viaggi ferroviari, vitto e alloggio necessarie per consentire la frequenza della scuola.
Nella circolare AdE 7/E/2018 è stato inoltre precisato che il limite individuato dal decreto del Miur include anche la spesa sostenuta per il test di ammissione.