I soldi del TFS di chi sono? Come canta Ambra Angiolini: “T’appartengo e io ci tengo e se prometto poi mantengo. M’appartieni e se ci tieni, tu prometti e poi mantieni. Prometto, prometti”.
Parole che molti dipendenti pubblici potrebbero dedicare al Trattamento di Fine Servizio. Proprio tale misura è finita di recente al centro delle polemiche per via di alcuni ritardi. Quest’ultimi, a quanto pare, non sono dovuti solamente a dei vuoti normativi, ma anche ad altri fattori.
Di chi sono i soldi del Tfs?
Una situazione, quella poc’anzi descritta, che porta a dover fare i conti con delle tempistiche di erogazioni del trattamento particolarmente lunghe. Da qui la decisione del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell’Inps di intervenire sulla questione e richiedere un intervento legislativo ad hoc. Il tutto per consentire ai dipendenti del settore pubblico di ottenere la prestazione nel minore tempo possibile.
Proprio in tale ambito è giunto in redazione il quesito di una nostra lettrice che ci chiede: “
Buongiorno, mi chiamo Assunta e da prima del 2001 ho iniziato a lavorare come dipendente pubblico, con contratto a tempo indeterminato. All’inizio dell’anno scorso ho smesso di lavorare e, come mio diritto, ho chiesto il TFS. A distanza di mesi, però, non ho ancora ricevuto i miei soldi e per questo vi scrivo per avere delucidazioni in merito alle tempistiche. Grazie in anticipo per la risposta”.
TFR e TFS dipendenti pubblici, i chiarimenti dell’Inps
Una volta portato a termine il rapporto di lavoro, i dipendenti pubblici hanno diritto ad ottenere il pagamento del trattamento di fine servizio o di fine rapporto. A tal proposito, come spiegato sul sito dell’Inps, i tempi di erogazione risultano differenti in base alla causa che ha portato alla fine del rapporto lavorativo.
- “entro 105 giorni, in caso di cessazione dal servizio per inabilità o per decesso. Decorso tale arco temporale, se la prestazione non viene pagata, sono dovuti gli interessi al tasso legale per ogni giorno di ritardo;
- dopo 12 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, nell’ipotesi in cui questa sia avvenuta per raggiungimento del limite di età o a causa del termine del contratto a tempo determinato, oppure per risoluzione unilaterale del datore di lavoro a seguito del raggiungimento dei requisiti della pensione anticipata. Se la prestazione non viene corrisposta entro i successivi tre mesi, sono dovuti gli interessi al tasso legale per ogni giorno di ritardo;
- dopo 24 mesi dalla cessazione in tutti gli altri casi (dimissioni volontarie con o senza diritto a pensione, licenziamento/destituzione, ecc.). Se la prestazione non viene corrisposta entro i successivi tre mesi, sono dovuti gli interessi al tasso legale per ogni giorno di ritardo”.
Per fornire una risposta al quesito della nostra lettrice, quindi, invitiamo a tenere conto delle tempistiche poc’anzi citate e della causa per cui il rapporto di lavoro è giunto a termine.