Dichiarazione Aiuti di Stato Covid al 30 giugno. Ecco chi può farne a meno

Le imprese sono tenute ad autodichiarare il rispetto dei limiti e dei massimali indicati nel quadro temporaneo per gli aiuti di Stato
2 anni fa
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Nonostante la dichiarazione di Guerra al Fisco, ad oggi non vi è alcuna proroga per l’autodichiarazione degli aiuti di Stato Covid.

Infatti la scadenza rimane quella del 30 giugno.

L’adempimento è obbligatorio, l’eventuale omissione è punita con specifiche sanzioni.

Tuttavia, vi sono dei casi in cui l’autodichiarazione può essere evitata.

Ecco quali sono.

La dichiarazione degli Aiuti Covid

Durante la pandemia, l’Unione Europea ha concesso ai singoli Stati membri di intervenire in aiuto delle imprese in maniera più rilevante rispetto a quelli che sono i limiti e i paletti dettati dalle norme UE.

Ciò è stato possibile grazie alla stesura di un Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato.

Opera in tale ambito il c.d regime ombrello.

Infatti, l’autodichiarazione per gli aiuti di Stato Covid-19 è stata prevista dall’art. 1 del D.L. 41/2021, decreto Sostegni che ha introdotto il c.d. “regime ombrello” Tale regime di aiuti opera nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato.

Le imprese sono tenute ad autodichiarare il rispetto dei limiti e dei massimali indicati nello stesso quadro temporaneo.

Con il provvedimento del 27 aprile scorso, l’Agenzia delle entrate ha fissato le modalità e i termini per la presentazione dell’autodichiarazione degli aiuti Covid.

Ciò che è certo è che l’autodichiarazione deve essere inviata fra il 28 aprile e il 30 giugno 2022:

  • tramite un apposito servizio web disponibile nell’area riservata del sito o
  • attraverso i canali telematici dell’Agenzia.

Chi può farne a meno?

In alcuni casi, è possibile fare a meno dell’autodichiarazione in esame.

In particolare, possono decidere di non presentare l’autodichiarazione le imprese che hanno già reso la dichiarazione sostitutiva in sede di richiesta di uno degli aiuti elencati dal citato articolo 1 del decreto Sostegni; dunque, in tali casi  la presentazione della Dichiarazione non è obbligatoria sempre che il beneficiario non abbia successivamente fruito di ulteriori aiuti soggetti ad autodichiarazione.

La Dichiarazione va comunque presentata quando:

  • il beneficiario ha fruito degli aiuti riconosciuti ai fini IMU senza aver compilato nella precedente dichiarazione sostitutiva il quadro C;
  • ha superato i limiti massimi spettanti e deve riversare gli aiuti eccedenti i massimali previsti;
  • si è avvalso della possibilità di “allocare” la medesima misura in parte nella Sezione 3.12, sussistendone i requisiti ivi previsti, e in parte nella Sezione 3.1, qualora residui il massimale stabilito.

Le informazioni dichiarate dalle imprese saranno utilizzate dall’Agenzia delle entrate per registrazione degli aiuti individuali, fruiti nel corso del 2020, nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA). In riferimento al 2020, la registrazione dovrà essere effettuata entro il 31 dicembre 2022.

Cosa che l’Agenzia delle entrate potrebbe fare già, attingendo ai dati dichiarati dalle imprese con la compilazione del quadro RS del modello Redditi.

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

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